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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28923/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitari in varie discipline e assumevano di non avere percepito quanto loro spettante a causa del tardivo e incompleto recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione di prescrizione, individuando come dies a quo il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 1999 perché l'incertezza sulla natura dell'azione, sul soggetto passivamente legittimato e sulla giurisdizione competente sarebbe cessata solo nel 2011; chiedevano inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero già state esaminate e disattese dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare le Sezioni Unite n. 17619 del 2022, che hanno ribadito che, per i medici in possesso dei requisiti maturati nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990-1991 esclusi dall'art. 11 della l. n. 370/1999, la ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento dello Stato si è avuta dal 27 ottobre 1999 e da tale data decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria. La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la questione già risolta e non ricorrendo i presupposti per ulteriori approfondimenti eurounitari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    inammissibile ex art. 360 bis, n. 1), cod.proc.civ.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono già state risolte in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 380-bis c.p.c.

    trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

    la causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    obbligo di pagamento del doppio contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 36 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti nel contesto del diritto al compenso dei medici specializzandi

  • art. 11 della l. n. 370 del 1999

    considerato dalla Corte come norma che ha colmato solo parzialmente la lacuna, facendo decorrere da tale data la prescrizione per gli aventi diritto esclusi dal suo ambito applicativo

  • art. 5 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti nel quadro del tardivo recepimento delle direttive comunitarie

  • art. 189 del Trattato CEE

    richiamato dai ricorrenti nel quadro del tardivo recepimento delle direttive comunitarie

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro dell'obbligo di conformazione dello Stato al diritto comunitario

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'effettività del rimedio giurisdizionale

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un ricorso effettivo

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti quale parametro convenzionale

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati dai ricorrenti in tema di interpretazione delle norme e coordinamento sistematico

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come strumento di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    la Corte lo qualifica come intervento che ha riconosciuto una prestazione solo ad alcuni aventi diritto, facendo maturare la ragionevole certezza dell'inerzia ulteriore dello Stato

  • direttiva CEE 82/76

    richiamata dai ricorrenti come direttiva rimasta tardivamente e incompletamente recepita

  • direttiva CEE 75/363

    richiamata dai ricorrenti come direttiva rimasta tardivamente e incompletamente recepita

  • direttiva CEE 93/16

    richiamata dai ricorrenti come direttiva rilevante per la disciplina delle scuole di specializzazione

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori fondati sul tardivo o incompleto recepimento di direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi, la prescrizione decennale della pretesa decorre dal momento in cui l'ordinamento interno, con un intervento normativo parziale, rende ragionevolmente certo che lo Stato non emanerà ulteriori atti satisfattivi per gli aventi diritto esclusi da tale intervento.
  • La verifica della decorrenza della prescrizione deve essere condotta in relazione alla concreta percepibilità dell'inerzia definitiva dello Stato, non già alla persistenza di dubbi astratti sulla qualificazione dell'azione o sulla giurisdizione, quando la giurisprudenza di legittimità abbia già definito il rimedio come azione risarcitoria autonoma immediatamente esercitabile.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo consolidato dalla Corte di cassazione e la soluzione sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con il principio di certezza del diritto.
  • La dichiarazione di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è giustificata quando il ricorso si limiti a riproporre argomentazioni già reiteratamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità senza indicare un effettivo contrasto o una questione nuova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudizialeGiudicatoOnere della prova

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