Cassazione Civile, Ordinanza n. 03233/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due avvocati, quali procuratori distrattari di spese liquidate in una sentenza di merito, avevano intimato precetto di pagamento all'azienda sanitaria sulla base di quel titolo esecutivo. L'ente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, deducendo la mancata notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore dei creditori procedenti; il Tribunale aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, che: 1) la notifica del titolo esecutivo eseguita da altra parte e il raggiungimento dello scopo avrebbero reso irrilevante l'omessa notifica del titolo in favore loro; 2) si sarebbe formato un giudicato anche sull'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati perché la procedura esecutiva era proseguita e non era stata impugnata quella ordinanza; 3) il titolo sarebbe stato in realtà spedito in forma esecutiva anche in loro favore, e il tribunale avrebbe male interpretato il documento, oltre a non considerare la sua idoneità a dimostrarlo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile, oltre che infondato, il terzo. Ha confermato che, quando il titolo contiene condanna a favore di più creditori distinti, ciascun creditore deve ottenere la spedizione in forma esecutiva in proprio favore e notificare il titolo al debitore prima o contestualmente al precetto; la mancanza integra vizio formale deducibile ex art. 617 c.p.c. senza necessità di provare ulteriori pregiudizi. Ha inoltre escluso che l'ordinanza di assegnazione produca giudicato e che vi fosse un giudicato formatosi per effetto della prosecuzione dell'esecuzione o di un'ulteriore opposizione successiva. Infine ha ritenuto incensurabile l'accertamento di fatto del tribunale secondo cui la copia esecutiva era stata rilasciata in favore della sola parte sostanziale e non dei procuratori distrattari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente la costituzione personale dell'avvocato in giudizio, richiamata solo per descrivere la rappresentanza dei ricorrenti.
fondamento della distrazione delle spese in favore dei procuratori, che costituiva il titolo azionato.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto perché infondato.
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo autonomo.
la Corte esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità del precetto dovuta all'omessa notifica del titolo esecutivo.
la nullità del precetto deriva dalla mancata preventiva o contestuale notifica del titolo in forma esecutiva; la prescrizione tutela il diritto di difesa del debitore.
richiamato nel terzo motivo e nella verifica della spedizione del titolo in forma esecutiva.
le formalità preliminari all'esecuzione, compresa la notifica del titolo e del precetto, sono imposte dalla legge.
la sua violazione per omessa notificazione del titolo esecutivo rende nullo il precetto.
l'ordinanza di assegnazione dei crediti è qualificata come mero atto esecutivo, non idoneo a formare giudicato.
richiamato come rimedio per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata; la sua proposizione successiva non sana il vizio del precetto.
è il rimedio per far valere l'irregolarità formale del precetto e degli atti esecutivi/pre-esecutivi viziati.
richiamato per spiegare la tardività e l'inammissibilità di un'ulteriore opposizione proposta ad esecuzione iniziata.
escluso che si formi giudicato sull'ordinanza di assegnazione o su opposizioni dichiarate inammissibili; manca un giudicato sostanziale rilevante.
l'ordinanza di assegnazione non è atto idoneo a produrre giudicato formale o sostanziale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'omessa specifica illustrazione del contenuto dell'opposizione successiva impedisce di valorizzarla nel ricorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il titolo esecutivo contiene condanna al pagamento di crediti distinti in favore di soggetti diversi, ciascun creditore deve ottenere la spedizione in forma esecutiva del titolo in proprio favore e notificare quel titolo al debitore prima o contestualmente al precetto; non è sufficiente la notifica eseguita da altro creditore per un diverso credito.
- L'omessa preventiva o contestuale notificazione del titolo esecutivo al debitore integra una nullità/irregolarità formale del precetto deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., senza che il debitore debba allegare un ulteriore pregiudizio specifico diverso dalla violazione della formalità prescritta.
- La nullità del precetto per mancata notifica del titolo non è sanabile per raggiungimento dello scopo se il vizio viene fatto valere con opposizione ex art. 617 c.p.c., anche quando il debitore abbia proposto contestualmente anche opposizione ex art. 615 c.p.c..
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è un atto esecutivo e non produce giudicato sostanziale o processuale ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c..
- L'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi contro il precetto determina la caducazione non solo dell'atto opposto, ma anche degli atti esecutivi consequenziali eventualmente compiuti sulla base di quel precetto, senza necessità di impugnarli distintamente.
- Nel giudizio di cassazione, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla riferibilità della spedizione in forma esecutiva a una determinata parte o a un determinato creditore è insindacabile se sorretto da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria, salvo specifiche censure ammissibili.
- Un'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, se dichiarata inammissibile o improcedibile, non consente di fondare un giudicato idoneo a paralizzare l'opposizione agli atti esecutivi proposta anteriormente contro il precetto.
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