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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32793/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Due soggetti avevano proposto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, opposizione al decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in altra causa civile tra gli opponenti e un terzo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva sulla base della data di apertura della busta telematica da parte dell'ufficio di cancelleria. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando implicitamente la valutazione della tempestività del deposito e sostenendo che il perfezionamento del deposito telematico dovesse essere ancorato alla ricevuta di avvenuta consegna, non alla successiva apertura/iscrizione da parte della cancelleria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso perché il giudice di merito aveva erroneamente individuato il momento perfezionativo del deposito telematico nella data di apertura della busta telematica da parte dell'ufficio del ruolo generale, anziché nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali il momento perfezionativo rilevante ai fini della tempestività coincide con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia, non con l'apertura successiva della busta da parte della cancelleria.
  • Ai fini del rispetto del termine, è sufficiente che la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza; eventuali operazioni interne dell'ufficio giudiziario successive non incidono sulla tempestività del deposito.
  • Le disposizioni regolamentari o amministrative incompatibili con la disciplina primaria del processo telematico devono considerarsi superate nella parte in cui subordinino la data di deposito a orari o adempimenti di cancelleria successivi alla consegna telematica.
  • Quando il giudice dichiara tardivo un atto per aver considerato il momento di iscrizione o apertura della busta telematica, la decisione è censurabile per violazione della regola legale sul perfezionamento del deposito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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