Cassazione Civile, Ordinanza n. 32793/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due soggetti avevano proposto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, opposizione al decreto con cui il tribunale aveva liquidato il compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in altra causa civile tra gli opponenti e un terzo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva sulla base della data di apertura della busta telematica da parte dell'ufficio di cancelleria. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando implicitamente la valutazione della tempestività del deposito e sostenendo che il perfezionamento del deposito telematico dovesse essere ancorato alla ricevuta di avvenuta consegna, non alla successiva apertura/iscrizione da parte della cancelleria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso perché il giudice di merito aveva erroneamente individuato il momento perfezionativo del deposito telematico nella data di apertura della busta telematica da parte dell'ufficio del ruolo generale, anziché nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È indicato come base del ricorso introduttivo per l'opposizione in sede civile sommaria.
art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato quale norma che disciplina il rito dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso.
art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con la seconda PEC, cioè con la ricevuta di avvenuta consegna; il deposito è tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Norma di conversione del D.L. n. 179 del 2012 richiamata per la disciplina del deposito telematico.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2
È citata come intervento normativo che ha inserito la disciplina sul deposito telematico.
D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b)
È richiamato perché ha modificato la disciplina del deposito telematico e superato la regola amministrativa delle ore 14.
Norma di conversione del D.L. n. 90 del 2014 richiamata nel quadro della disciplina del deposito telematico.
La Corte ricorda che restano applicabili le regole sui termini e sulla loro scadenza, compatibilmente con il deposito telematico.
art. 13, comma 3, del D.M. n. 44 del 2011
La previsione amministrativa secondo cui, se la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera effettuato il giorno feriale successivo è superata dalla disciplina primaria richiamata.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali il momento perfezionativo rilevante ai fini della tempestività coincide con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia, non con l'apertura successiva della busta da parte della cancelleria.
- Ai fini del rispetto del termine, è sufficiente che la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro la fine del giorno di scadenza; eventuali operazioni interne dell'ufficio giudiziario successive non incidono sulla tempestività del deposito.
- Le disposizioni regolamentari o amministrative incompatibili con la disciplina primaria del processo telematico devono considerarsi superate nella parte in cui subordinino la data di deposito a orari o adempimenti di cancelleria successivi alla consegna telematica.
- Quando il giudice dichiara tardivo un atto per aver considerato il momento di iscrizione o apertura della busta telematica, la decisione è censurabile per violazione della regola legale sul perfezionamento del deposito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →