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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di un lavoratore, già impiegato presso lo scalo di Catania alle dipendenze di una società del gruppo aeroportuale e poi licenziato per mancato superamento del periodo di prova, di essere assunto dalla compagnia aerea subentrante in base a un accordo quadro del 14 settembre 2008 e ai successivi criteri di selezione del 30 e 31 ottobre 2008. Il lavoratore sosteneva che, in forza di tali accordi, egli avesse un diritto all'assunzione quale beneficiario degli impegni assunti tra le parti sociali e la società; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che i beneficiari fossero astrattamente determinabili ma che il lavoratore non avesse provato il possesso dei requisiti di selezione previsti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 2727, 2729, 1411 e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale tratto una presunzione dal fatto del transito del personale di terra dello scalo di Catania verso la società subentrante; omesso esame di fatti decisivi, tra cui la peculiarità dello scalo di Catania, l'assunzione di tutti gli operai di terra e il possesso dei requisiti previsti dall'accordo; violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e 2697 c.c. per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, in particolare per non aver ordinato esibizioni documentali o acquisizioni presso INPS e INAIL. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha contestato l'interpretazione degli accordi come contratto a favore di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo infondate tutte le censure, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. In particolare, ha affermato che la doglianza sulle presunzioni in realtà mirava a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; che i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. non individuavano veri fatti storici decisivi omessi, ma questioni, elementi istruttori o singole risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito; che non vi era violazione dei poteri istruttori officiosi né del principio di vicinanza della prova, poiché il lavoratore era in condizione di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la società già integralmente vittoriosa e mirando soltanto a correggere la motivazione della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo. Le spese sono state compensate per metà e la restante metà è stata posta a carico del ricorrente principale; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono essere censurate in cassazione solo per erronea sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non per mera richiesta di diversa valutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    la Corte di cassazione verifica che la norma sulle presunzioni sia stata correttamente applicata anche alla fattispecie concreta, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di plausibilità degli indizi

  • art. 1411 c.c.

    richiamato per la tesi del ricorrente sulla configurabilità di un contratto a favore di terzi; il ricorso principale non ha però trovato accoglimento su questo punto

  • art. 2697 c.c.

    resta fermo l'onere dell'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto; il principio di vicinanza della prova non deroga a tale regola

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge in tema di presunzioni ricorre solo se il giudice abbia mal sussunto i fatti nei requisiti legali della presunzione

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare l'omessa valutazione di elementi istruttori o di chiedere una nuova lettura delle prove

  • art. 348ter, quinto comma c.p.c.

    la doppia conforme non preclude il motivo di ricorso se il ricorrente indica in modo specifico la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    richiede specificità del ricorso, anche nella deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la riserva della motivazione

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi esercitabili secondo un giudizio di opportunità discrezionale

  • art. 437, secondo comma c.p.c.

    i poteri istruttori officiosi in appello nel rito del lavoro richiedono una specifica e adeguata giustificazione della rilevanza dei mezzi richiesti

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per l'istanza di esibizione documentale non accolta

  • art. 384, secondo comma c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di correggere autonomamente la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo resti fermo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di presunzioni, la violazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito sbagli la sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece ammesso in cassazione sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c.: l'attore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato e il giudice del lavoro può esercitare i poteri officiosi solo entro limiti di rilevanza e discrezionalità motivata.
  • Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è censurabile in cassazione solo se la parte indichi una concreta pista probatoria decisiva e dimostri di avere tempestivamente richiesto l'intervento del giudice di merito.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa è inammissibile se mira soltanto a ottenere una correzione della motivazione senza incidere sul dispositivo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazioneProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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