Cassazione Civile, Ordinanza n. 28181/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omessa denuncia della tassa rifiuti (TARSU/TARES) relativo agli anni 2009-2013, emesso dal Comune per un immobile adibito a commercio al dettaglio situato in un centro commerciale. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittima la pretesa fiscale, sulla base della convenzione del centro commerciale e dell'assunto che lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse già curato dal consorzio/gestore a proprie spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, dell'art. 24 del regolamento TARSU e della disciplina TARES, sostenendo che l'esenzione non poteva essere riconosciuta in assenza della denuncia/istanza prescritta; 2) violazione dell'art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993 e delle norme regolamentari, assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la soggettività passiva della singola consorziata e attribuito la posizione passiva al consorzio/gestore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; 4) nullità per omesso esame delle controdeduzioni del Comune e mancato riferimento alla sua costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, nei centri commerciali integrati, il singolo occupante o detentore dei locali in uso esclusivo resta soggetto passivo del tributo; inoltre, l'esclusione o riduzione per rifiuti speciali non opera automaticamente ma deve essere specificamente dedotta nella denuncia originaria o di variazione, secondo la disciplina legale e il regolamento comunale. Poiché risultava accertata la mancata presentazione della denuncia/istanza necessaria per far valere l'esenzione, la sentenza della CTR è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente e ponendole a carico le spese del giudizio di appello e di legittimità.
Norme richiamate
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, salvo le esclusioni per specifiche superfici ove si formino rifiuti speciali, tossici o nocivi; tale esclusione costituisce eccezione alla regola generale e richiede la deduzione del relativo presupposto nella denuncia.
Nei centri commerciali integrati il gestore dei servizi comuni è responsabile del versamento per gli spazi comuni e per i locali in uso esclusivo, ma i singoli occupanti o detentori restano soggetti passivi del tributo per i locali in uso esclusivo.
art. 24 regolamento TARSU del Comune di Messina
L'intassabilità dei rifiuti speciali decorre dall'anno successivo alla presentazione di una richiesta documentata alla Ripartizione Tributi; l'esonero non opera automaticamente.
art. 14, comma 7, d.l. 201/2011
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina TARES, in relazione agli obblighi dichiarativi e alla soggettività passiva.
art. 14, comma 10, d.l. 201/2011
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina TARES, a sostegno della necessità di rispettare gli obblighi dichiarativi per l'eventuale esclusione dal tributo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consentiva alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento delle censure di nullità della sentenza per vizio di motivazione e omesso esame delle difese.
Richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria d'appello e il mancato esame delle difese del Comune.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale.
Richiamati con riferimento all'omesso esame delle controdeduzioni e alla costituzione del Comune nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nei centri commerciali integrati, il gestore dei servizi comuni risponde del versamento del tributo, ma ciò non esclude la soggettività passiva dei singoli occupanti o detentori dei locali in uso esclusivo, i quali restano tenuti alla dichiarazione e al pagamento salvo prova di un'esenzione rituale.
- Le esclusioni dal tributo per superfici nelle quali si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi non operano automaticamente sulla sola base della situazione materiale: il contribuente deve allegare e documentare tempestivamente i presupposti dell'esenzione nella denuncia originaria o in quella di variazione.
- Quando la legge o il regolamento subordinano l'intassabilità a una richiesta documentata, l'inerzia dichiarativa impedisce di far valere l'esonero anche se in fatto il servizio pubblico non sia utilizzato per quello specifico smaltimento.
- In presenza di un errore di diritto decisivo e di un quadro fattuale già completo, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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