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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16975/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da conflitti tra fondi confinanti e da reciproche domande in materia di distanze legali e ripristino dello stato dei luoghi. Un proprietario conveniva in giudizio il confinante deducendo che il passaggio attraverso il cortile comune costituiva uno dei modi tradizionali di accesso al proprio immobile e che il convenuto aveva reso impossibile il transito collocando una fioriera, piantando una siepe a distanza irregolare e rimuovendo l'asfaltatura del cortile. Chiedeva quindi la rimozione della fioriera e della siepe e il ripristino dell'asfaltatura. Il convenuto resisteva e proponeva domande riconvenzionali per lamentate violazioni delle distanze legali da parte dell'attrice, chiedendo la demolizione di una sopraelevazione dell'abitazione, di una pompeiana/tettoia, la rimozione di un terrapieno artificiale e di altri manufatti, oltre al risarcimento del danno. In primo grado le domande attoree furono rigettate e le riconvenzionali dichiarate inammissibili; in appello fu respinto l'appello principale e furono ritenute inammissibili per novità alcune domande riconvenzionali. In cassazione il ricorrente principale articolava sette motivi: con i primi quattro contestava la qualificazione, ai fini dell'art. 873 c.c., della sopraelevazione, della pompeiana/tettoia e del terrapieno come non costituenti nuove costruzioni; con il terzo e il quinto denunciava vizi motivazionali e omesso esame, sostenendo che la consulenza tecnica richiamata riguardasse solo profili urbanistici e non civilistici; con il sesto e il settimo censurava la dichiarazione di novità e quindi di inammissibilità in appello di due ulteriori domande (demolizione di una cantina abusiva e rispetto delle distanze con riferimento alla copertura dell'autorimessa). Il ricorso incidentale della controparte lamentava omessa pronuncia sulle domande svolte in appello dalla comproprietaria intervenuta, ma la Corte ha ritenuto che tali domande fossero inammissibili perché proposte per la prima volta in appello da parte rimasta contumace in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, limitatamente alla corretta qualificazione delle opere ai fini della disciplina delle distanze, affermando che la sopraelevazione, la pompeiana/tettoia e il terrapieno artificiale contenuto da un muro possono integrare nuove costruzioni rilevanti ex art. 873 c.c. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo per il divieto di nuova valutazione del fatto in presenza di cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e ha rigettato il sesto e il settimo motivo, perché le domande relative alla cantina e alla copertura dell'autorimessa erano state introdotte solo in appello e dunque erano inammissibili ex art. 345 c.p.c. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, sostituendo all'asserita omessa pronuncia una statuizione di inammissibilità delle domande nuove proposte in appello dalla parte contumace in primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione ai fini delle distanze comprende anche modificazioni dell'edificio che aumentano la sagoma d'ingombro; non rileva il solo aumento di volumetria in senso urbanistico, ma ogni intervento che incida sugli spazi tra edifici.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 873 c.c. quale base della disciplina delle distanze tra costruzioni.

  • art. 15 n.t.a. Comune di Molvena

    Le norme urbanistiche locali non possono modificare la nozione civilistica di costruzione ai fini del rispetto delle distanze.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira a contestare l'accertamento di fatto in presenza di una decisione conforme nei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla medesima questione di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sulle domande viene superata, in presenza di inammissibilità delle stesse, mediante correzione/integrazione della motivazione senza necessità di cassazione su quel punto.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande nuove; quelle relative alla cantina e alla copertura dell'autorimessa, così come quelle della comproprietaria contumace costituitasi solo in secondo grado, sono inammissibili.

  • art. 163, n. 3 c.p.c.

    La singola costruzione oggetto della richiesta di tutela individua il bene e il petitum della domanda ripristinatoria.

  • art. 872, comma 2, c.c.

    La tutela ripristinatoria per la violazione delle distanze presuppone l'individuazione della singola opera da rimuovere o adeguare.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata anche per errores in procedendo, evitando una cassazione inutile quando la decisione può essere sostituita nel merito processuale.

  • art. 111, commi 1 e 2, Cost.

    Richiamato a fondamento del principio di economia processuale e dell'efficienza della giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione incidentale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

  • art. 1 bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina delle distanze legali, la nozione di "costruzione" non coincide con quella urbanistica in senso stretto: rileva anche qualsiasi intervento che modifichi la sagoma d'ingombro dell'edificio e incida sugli spazi tra fabbricati, anche senza creazione di nuovi locali.
  • Una sopraelevazione che comporti l'innalzamento della struttura esterna di copertura non può essere esclusa dal novero delle costruzioni solo perché non determina aumento di volumetria in senso tecnico-urbanistico; occorre verificare se vi sia incremento della sagoma o dell'altezza dell'edificio.
  • Anche una tettoia o struttura assimilabile, se per dimensioni e consistenza integra una nuova opera edilizia, è soggetta alla disciplina codicistica delle distanze, indipendentemente dalla qualificazione come accessorio contenuta nelle norme locali.
  • Il terrapieno artificiale contenuto da un muro di sostegno può costituire costruzione rilevante ex art. 873 c.c.; la sua natura non si esaurisce nel solo profilo di contenimento del terreno se produce un'opera stabile e artificialmente realizzata.
  • In materia di distanze, la tutela ripristinatoria deve essere correlata a ciascuna specifica costruzione indicata in domanda; l'introduzione per la prima volta in appello di ulteriori manufatti o ulteriori capi di domanda comporta inammissibilità per novità.
  • Quando una questione di fatto è già stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito, il vizio motivazionale è normalmente precluso in cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia su una domanda nuova inammissibile può essere superata in cassazione mediante la sostituzione della corretta qualificazione processuale, senza necessità di cassare la sentenza sul solo punto formale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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