Cassazione Penale, Sentenza n. 3793/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare (e precedentemente di affidamento in prova) per la pena di 4 anni e 7 mesi per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., e denunciava carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione del Tribunale, rilevando che la relazione di sintesi del 2.5.2024 esprimeva parere favorevole alla detenzione domiciliare e documentava progressi rieducativi (arte terapia, corso HACCP, lavoro di pulizia), mentre il Tribunale avrebbe ignorato tali elementi e non avrebbe rispettato il criterio di gradualita.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che, valutando il pericolo di recidiva, ha dato prevalenza alle ripetute violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari (minacce alla persona offesa e ai carabinieri, revoca della misura il 20.3.2023) e alle pendenze giudiziarie successive (nuovi avvisi di conclusione indagini, anche per 612-bis). Si è ritenuto che l'osservazione penitenziaria fosse temporaneamente limitata e che il percorso trattamentale iniziato non fosse ancora sufficiente a garantire l'astensione da futuri reati; il giudice non è vincolato al parere favorevole dell'equipe penitenziaria. Conseguentemente, il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare è confermato e il ricorrente è condannato alle relative conseguenze processuali.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-bis
La concessione della detenzione domiciliare richiede la verifica, da parte del giudice, che le prescrizioni della misura siano idonee a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati; il giudice valuta la pericolosita futura e non è vincolato al parere degli organi di osservazione.
Indica la natura e la gravita del reato (stalking) per cui il condannato è sconta la pena; questa circostanza, unitamente a condotte successive, incide sulla valutazione del rischio di recidiva.
Ordinamento penitenziario, art. 21
Prevede l'ammissione al lavoro all'esterno come misura trattamentale; nel caso, le relazioni proponevano il lavoro esterno quale opzione trattamentale da verificare con riguardo alla vicinanza alla persona offesa.
Norma richiamata in relazione alla disciplina della detenzione domiciliare; utilizzata per inquadrare la richiesta formulata dal detenuto.
Codice di procedura penale, art. 656, comma 10
Riferimento alla revoca della misura cautelare in caso di violazioni: la condotta del ricorrente durante gli arresti domiciliari (minacce, ecc.) ha portato a revoca e costituisce elemento rilevante nella prognosi di pericolosita.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare può essere concessa solo se il giudice ritiene che le prescrizioni connesse siano idonee a prevenire il rischio di commissione di nuovi reati; la valutazione è incentrata su un giudizio prognostico sulla pericolosità.
- Il giudice non è vincolato al parere favorevole dell'equipe penitenziaria: può disattenderlo se l'osservazione è temporaneamente limitata o se sussistono elementi oggettivi contrari (pregressi comportamenti violativi, pendenze giudiziarie).
- Progressi trattamentali brevi o recenti non sono sufficienti a prevalere su prove concrete di recidiva o su comportamenti violativi delle prescrizioni; è necessaria una consistente e documentata riduzione del rischio.
- La presenza di procedimenti pendenti, soprattutto se attinenti al medesimo tipo di reato e alla stessa persona offesa, pesa fortemente contro la concessione di misure alternative.
- Per aumentare le probabilita di successo di una richiesta simile: dimostrare assenza di violazioni delle misure precedenti, consolidati e documentati progressi trattamentali nel tempo, assenza di pendenze giudiziarie rilevanti e garantire che domicilio/lavoro non pongano il detentore in prossimita o contatto con la persona offesa.
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