Cassazione Civile, Sentenza n. 14559/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, del decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'opposizione di Aprea allo stato passivo della procedura di liquidazione, per avere il Tribunale ritenuto prescritto il credito sul presupposto del decorso del termine biennale ex art. 2952 c.c. tra l'ultimo atto di messa in mora (23/4/2009 o 29/4/2009 indicato in ricorso) e l'atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (31/5/2011). Il ricorrente deduceva inoltre omissione di accertamento circa la insussistenza della decadenza prevista dall'art. 99 legge fallimentare e sollevava questioni sull'efficacia interruttiva del deposito rispetto alla notificazione dell'atto per l'interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per inosservanza dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., in quanto dall'istruttoria risultava mancante in atti l'originale della procura speciale conferita al difensore (era presente solo una copia illeggibile). Tale mancanza, non sanata nei termini prescritti (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso), ha determinato l'improcedibilità indipendentemente dall'esame dei motivi di merito; di conseguenza la Corte non ha esaminato i profili di prescrizione o di decadenza meramente prospettati. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (importo liquidato: Euro 2.100,00 compensi, oltre forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori) e indicazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
termine biennale per l'azione cambiaria e relative regole di prescrizione richiamate nella decisione di merito
Richiamato dal Tribunale per valutare la decorrenza e l'interruzione della prescrizione del credito; la Cassazione non ha deciso sul merito ma il motivo riguardava se l'atto per consulenza tecnica preventiva potesse interrompere la prescrizione
Codice di procedura civile, art. 696-bis
ricorso per consulenza tecnica preventiva
L'atto di ricorso per consulenza tecnica preventiva è stato considerato dal Tribunale ricevuto tramite notifica (31/5/2011) e assunto come atto interruttivo della prescrizione; la Corte di legittimità non ha esaminato la questione di efficacia perché ha deciso per improcedibilità
D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), art. 254, comma 2
l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare
Richiamato nell'ordinanza interlocutoria per il contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto all'appello; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel presente giudizio
soggezione della sentenza del tribunale che decide sull'opposizione all'appello
Citate le norme in relazione al dubbio se la decisione sull'opposizione sia appellabile o soggetta a cassazione; la Corte ha evitato di decidere il contrasto per effetto della improcedibilità procedurale
Legge fallimentare, artt. 98, 99, 100
richiamate come disciplina applicabile all'opposizione
L'art. 99 è richiamato in relazione alla possibile decadenza; la Corte non ha esaminato il merito della presunta decadenza per decisione sulla improcedibilità formale
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 3
onere di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la procura speciale conferita con atto separato entro venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso
Interpretazione restrittiva della Cassazione: il mancato deposito dell'originale della procura nei termini previsti rende il ricorso improcedibile; anche il deposito tardivo non sanifica
Codice di procedura civile, artt. 30 e 415
Richiamati dal ricorrente nel primo motivo a supporto della tesi sulla efficacia del deposito ai fini dell'interruzione della prescrizione; la Corte non è entrata nel merito
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
raddoppio del contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 13, comma 1-bis, se dovuto, ossia della possibilità di addebitare al ricorrente un importo aggiuntivo
Massime di principio
- In cassazione il deposito dell'originale della procura speciale al difensore entro i termini prescritti è obbligatorio: la sua mancata produzione nei termini (20 giorni dall'ultima notificazione) determina l'improcedibilità del ricorso, anche se i motivi sostanziali sarebbero fondati.
- Prima di promuovere impugnazioni è essenziale verificare e documentare la regolarità formale del deposito degli atti di procura: copie illeggibili o mancanti possono compromettere definitivamente il gravame.
- Sulle questioni di prescrizione, occorre curare sia il deposito che la notificazione degli atti interruttivi; in caso di contrasto giurisprudenziale sulla efficacia dell'uno rispetto all'altra, è prudente adottare entrambe le cautele (deposito e tempestiva notificazione).
- Quando la decisione impugnata è relativa a opposizione allo stato passivo in procedure concorsuali/assicurative, valutare preliminarmente la regola procedurale applicabile (richiami alla legge fallimentare o disposizioni speciali del codice delle assicurazioni) e la natura del rimedio esperibile (appello vs cassazione).
- In ipotesi di soccombenza procedurale l'onere delle spese e la possibile maggiorazione del contributo unificato possono avere impatto economico significativo: programmare preventiva verifica formale per evitare aggravi.
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