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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35541/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato le censure della difesa sulla permanenza e adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che il giudice del riesame non si era attenuto ai principi della pronuncia rescindente e aveva valutato in modo generico la persistenza del pericolo di recidiva. In particolare SALEMI deduceva che, a seguito del collocamento a riposo (pensione), della cessazione dell'attività associativa e del mutato quadro relazionale, era venuta meno l'occasione per delinquere e andava rivalutata la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, nonché la distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della cautela.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more dell'incidente cautelare il provvedimento del Tribunale del riesame del 22/02/2024 aveva già sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari e tale misura era divenuta stabile (il ricorso del P.M. avverso quella sostituzione era stato rigettato in sede di legittimità). Di conseguenza l'oggetto del devolutum (la richiesta di arresti domiciliari) era già stato soddisfatto e il ricorso risultava superato. Non è stata disposta condanna per spese processuali né somma alla Cassa per le ammende, poiché l'inammissibilità derivava da causa non imputabile al ricorrente e non costituisce soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 591 c.1 lett.a) cod.proc.pen.

    La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l'oggetto dell'impugnazione è stato soddisfatto da un provvedimento successivo divenuto stabile.

  • D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74

    artt. 73, 74 D.P.R. 309/90

    Norme in tema di illeciti connessi agli stupefacenti: richiamate per descrivere i reati contestati al prevenuto e il contesto criminogeno (traffico e detenzione di stupefacenti).

  • Codice penale, artt. 319, 326, 314, 479

    artt. 319, 326, 314, 479 c.p.

    Norme penali richiamate per le ulteriori contestazioni (reati contro la pubblica amministrazione e reati connessi a falsità o altro) che componevano il quadro indiziario valutato ai fini cautelari.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Richiamati quali parametri per la valutazione della gravità indiziaria e per la verificabilità dell'applicabilità della cautela; la sentenza ricorda che il ricorrente non aveva contestato la gravità indiziaria in modo da sollevare profili diversi dall'adeguatezza della misura.

Massime di principio

  • Un ricorso cautelare può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, nelle more, è intervenuto un provvedimento che soddisfa l'oggetto dell'impugnazione e tale provvedimento è divenuto stabile (non più suscettibile di annullamento).
  • La semplice condizione di collocamento a riposo o pensionamento non elimina automaticamente il pericolo di recidiva: il giudice valuta la concretezza e l'attualità del rischio alla luce di comportamenti successivi, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e della continuità di condotte criminali anche in ambito domestico.
  • Chi impugna deve dimostrare che esistono sopravvenienze rilevanti e concrete idonee a mutare il quadro cautelare; argomentazioni generiche sulla mutata situazione lavorativa o relazionale sono insufficienti se permangono elementi recenti di continuità criminosa.
  • Se l'inammissibilità deriva da causa non imputabile all'appellante (es. soddisfacimento della domanda in sede sopravvenuta per decisione non più impugnabile), la pronuncia non comporta normalmente condanna per spese processuali né obbligo verso la Cassa per le ammende.
  • In procedimenti cautelari il giudizio deve bilanciare la durata e la continuità della condotta criminale con la distanza temporale dei fatti: una lunga attività delittuosa seguita da comportamenti recenti riconducibili allo stesso rischio rafforza la necessità della misura.

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