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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08548/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico ex ENPALS, oggi gestito dall’INPS, con richiesta di ricalcolo della cosiddetta quota B senza applicare il massimale retributivo pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva respinto solo in parte il gravame dell’INPS. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continui ad operare nel calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo; (2) violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011, per mancato rilievo della decadenza triennale sulle differenze richieste; (3) in subordine, violazione degli artt. 2935 e 2943 c.c. per omesso rilievo della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati. I resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il giudicato interno su un capo della decisione di merito relativo al computo dei contributi giornalieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno, affermando che il ricorso investiva comunque la questione dell’abrogazione o meno del massimale pensionabile e quindi non si era formato giudicato sul tema. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Sul primo, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non va considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, limite non abrogato e non incompatibile con la disciplina successiva. Sul secondo, ha ritenuto erronea l’applicazione della decadenza triennale, perché la Corte territoriale l’aveva riferita solo al supplemento di pensione e non anche alle differenze sui ratei della pensione principale, pur a fronte di una domanda che riguardava entrambe le prestazioni. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il massimale retributivo pensionabile non è stato abrogato e continua ad operare anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non è incompatibile con il permanere del limite di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.

  • art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993.

  • art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992

    Definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza triennale introdotta dalla riforma del 2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo per le differenze maturate nei limiti del triennio anteriore alla domanda giudiziale, secondo la natura della prestazione e il tipo di azione proposta.

  • art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011

    Introduce la decadenza triennale per le azioni relative ad adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o pagamento di accessori del credito, decorrente dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei arretrati.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei arretrati.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    La Corte esclude che la legge delega imponga una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate o che abbia eliminato il massimale pensionabile.

  • art. 2, comma 22, lett. d), l. n. 335/1995

    Consente la salvaguardia delle normative speciali per settori con peculiari caratteristiche professionali e lavorative.

  • art. 38 Cost.

    Usato per ribadire che il sistema previdenziale può prevedere tetti e non richiede una corrispondenza aritmetica contributi-prestazioni, purché sia garantita una tutela adeguata e proporzionata.

  • art. 76 Cost.

    Le censure di illegittimità costituzionale vengono ritenute non persuasive alla luce della delega legislativa e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Massime di principio

  • Nel regime pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, la quota B deve essere calcolata senza prendere in considerazione la parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, poiché tale limite non è stato espressamente abrogato e resta coerente con la disciplina successiva.
  • La disciplina successiva in materia previdenziale non impone una necessaria identità tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile: il sistema può prevedere limiti al computo pensionistico, purché la tutela complessiva resti adeguata e proporzionata.
  • La decadenza triennale introdotta per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte si applica anche alle prestazioni pensionistiche già liquidate, ma incide solo sulle differenze maturate oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • Se la domanda giudiziale riguarda sia la prestazione principale sia un supplemento di pensione, il giudice deve applicare correttamente la decadenza a ciascun segmento della pretesa, senza limitarla solo a una parte della prestazione.
  • Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni della sentenza, ma soltanto sull’unità minima della decisione; se l’impugnazione investe anche uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto, il punto resta devoluto al giudice dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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