Sentenza n. 6271/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 7 giugno 2024, avente a oggetto il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, nonché la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio è stato preceduto da ordini istruttori del TAR, poiché nella documentazione inizialmente prodotta risultava una domanda di riconoscimento riferita a persona diversa dalla ricorrente. La ricorrente ha adempiuto all’ordine istruttorio tardivamente, depositando la documentazione il 20 febbraio 2026. Nel merito, il ricorso si fonda sull’avvenuta scadenza del termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente individuato nel Ministero dell’Istruzione, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto applicabile l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di esaminare la documentazione specificamente riferita alla ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame dovrà riguardare l’intero percorso formativo e il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando il livello, la durata e la qualità della formazione e valutando, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
La disposizione consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero decorre dalla presentazione della documentazione completa; la sua scadenza senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.
come modificato dal D.Lgs. 15/2016
Il decreto ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
La normativa europea impone all’autorità competente di valutare il titolo estero considerando il complesso delle competenze acquisite e, ove necessario, di adottare misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE
L’autorità competente, ove riscontri differenze rilevanti nella formazione, deve valutare l’adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, anziché arrestarsi a una valutazione meramente formale del titolo.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604
La disposizione è richiamata per l’attuale denominazione del Ministero dell’Istruzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
- In sede di valutazione di un titolo formativo estero, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando complessivamente durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra attestati.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’amministrazione deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di concludere il procedimento entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
- La competenza a concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti esteri per l’insegnamento di sostegno spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
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