Cassazione Penale, Sentenza n. 51652/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Il ricorrente deduce: 1) motivazione illogica e contraddittoria della Corte d'appello circa l'attendibilità della persona offesa e delle altre dichiarazioni probatorie (artt. 192, 533, 546 c.p.p.); 2) mancato accertamento e motivazione sulla maggiore pericolosità sociale ai sensi dell'art. 99 c.p.; 3) ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Il ricorso lamenta in sostanza incongruenze e letture alternative dei fatti, ritenute dal ricorrente non adeguatamente valutate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse dato una motivazione approfondita e logica, conformandosi alle valutazioni del primo giudice, e che il ricorrente non si fosse confrontato specificamente con i punti decisivi della motivazione. In particolare: il primo motivo non ha criticato concretamente la motivazione della Corte d'appello ma ha proposto una lettura alternativa non consentita; il secondo motivo è aspecifico e non ha contestato le considerazioni sulla maggiore pericolosità sociale; il terzo motivo non ha contrastato le ragioni per cui sono state escluse le attenuanti generiche. Esito processuale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata tra le imputazioni a carico del ricorrente (delitto contestato) e quindi parte della fattispecie per la quale è stata confermata la condanna.
Richiamato tra le norme penali contestate: indica altro capo di imputazione per il quale la responsabilità è stata ritenuta provata dai giudici di merito.
Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione; la Corte di appello ha ritenuto provate le condotte in relazione alle norme contestate.
Norma indicata tra le imputazioni; la Corte ha confermato la responsabilità in relazione ai fatti ascritti.
Norma citata nell'elencazione delle disposizioni penali applicate: colloca la fattispecie nel quadro delle norme penali richiamate nella sentenza di merito.
Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione e l'apprezzamento delle prove e della attendibilità della persona offesa; la Corte di Cassazione osserva che le critiche non hanno effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello e consistono in una alternativa non consentita in sede di legittimità.
Norma richiamata in relazione ai limiti della motivazione nel ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che il ricorso deve rispettare i limiti stabiliti per la decisione in sede di legittimità.
Norma relativa all'accertamento della pericolosità sociale; il ricorrente lamentava la mancata motivazione sulla maggiore pericolosità, ma la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente considerato elementi indicativi della pericolosità.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha escluso le attenuanti sulla base della gravità, della violenza delle azioni e dei precedenti a carico del ricorrente; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non censurabile in questa sede.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Riferimento alla modifica dell'art. 62-bis che ha reso più stringenti i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la semplice incensuratezza non è più sufficiente e ciò giustifica, secondo la giurisprudenza richiamata, la mancata concessione della diminuente in presenza di elementi sfavorevoli.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito proporre semplicemente una lettura alternativa dei fatti se non si confrontano specificamente e punto per punto le ragioni della motivazione del giudice di merito.
- Le censure sulla credibilità della persona offesa devono evidenziare contraddizioni o aporie concrete nella motivazione del giudice di merito: obiezioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- Per contestare la mancata applicazione o esclusione delle attenuanti generiche occorre dimostrare che il giudice abbia travisato gli elementi di fatto o non valutato circostanze positive rilevanti; dopo la riforma del 2008 la mera assenza di precedenti non basta.
- Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare ogni singolo elemento richiamato dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi; gli altri possono essere disattesi se superati dalla valutazione complessiva.
- Le impugnazioni che non discutono specificamente la motivazione del giudice di appello, limitandosi a critiche generiche, rischiano l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie.
- Quando si deduce insufficiente motivazione su profili come la pericolosità sociale (art. 99 c.p.), è necessario indicare quali elementi probatori il giudice avrebbe omesso o travisato, non limitarsi a enunciare la carenza.
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