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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19929/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva rigettato la loro opposizione avverso la liquidazione di equo indennizzo ex legge n.89/2001 per eccessiva durata di un giudizio di risarcimento iniziato nel 1998. Il punto controverso era se la durata utile ai fini dell'equo indennizzo dovesse essere computata fino al decesso del convenuto originario (per la Corte d'appello) oppure comprendere l'intero svolgimento del processo, inclusa la fase d'appello che si era svolta dopo l'apertura della successione e la costituzione dei ricorrenti come successori. I ricorrenti sostenevano che la domanda concernesse l'intera durata del giudizio e non fosse limitata alla sola qualità di eredi, lamentando omissione di esame di fatti decisivi e violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c.), rilevando che la Corte d'appello aveva errato nell'interpretare la domanda limitandola alla qualità di eredi e non valutando il contenuto sostanziale della pretesa che mirava alla liquidazione per l'intera durata del processo, compresa la fase successiva al decesso. I terzo e quarto motivi, relativi a spese e norme civili, sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 89 del 2001 (equo indennizzo per eccessiva durata del processo)

    La domanda di equo indennizzo va valutata nel suo contenuto sostanziale: può riguardare l'intera durata del giudizio anche se alcune fasi si sono svolte dopo la morte del convenuto e dopo la costituzione degli eredi; la qualifica formale di 'eredi' non esclude che la pretesa sia relativa all'intero procedimento

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice di merito deve esaminare e decidere tutte le domande e i fatti decisivi prospettati dalle parti; l'omessa pronuncia su questioni rilevanti integra vizio che giustifica cassazione

  • art. 380 bis 1 cod. proc. civ. (richiamo procedurale sull'udienza)

    Norma procedurale richiamata per giustificare la rimessione alla pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio; qui utilizzata per descrivere il rito con cui la causa è stata trattata

  • d.l. 28.10.2010 n. 137, convertito con legge 18.12.2010 n.176 (art. 2 comma 3, c. 8 bis)

    Richiamato per motivare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, ai sensi delle norme introdotte per la trattazione dei ricorsi

  • artt. 470 e 490 cod. civ.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di regolamentazione delle spese (regole sulla pronuncia e liquidazione delle spese), ma la questione è stata dichiarata assorbita dalla Corte

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Norma sul regolamento delle spese di lite; anche questa censura è stata assorbita e non decisa dalla Corte

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve valutare la domanda nel suo contenuto sostanziale e non può limitarsi alla qualificazione formale (es. 'eredi') se i fatti e le richieste indicano una pretesa che copre l'intera durata del processo
  • Quando la parte si costituisce come erede in un processo già pendente, può comunque chiedere l'equo indennizzo relativo anche alle fasi successive al decesso del de cuius se la domanda originaria e i fatti dedotti lo giustificano
  • L'omessa pronuncia su fatti o richieste decisivi integra motivo di cassazione per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
  • In caso di vizio di interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame, anche disponendo la liquidazione delle spese in sede di rinvio
  • Le questioni procedurali e di competenza sulle spese (artt. 470, 490 c.c., art. 92 c.p.c.) possono risultare assorbite se la Corte decide su profili preliminari che cambiano l'assetto della causa; pertanto è utile prospettare chiaramente le domande anche sotto il profilo delle spese

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