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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40479/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia origina da un regolamento tariffario comunale che disciplinava un canone non ricognitorio per concessioni aventi ad oggetto infrastrutture e suolo pubblici funzionali a condutture per la distribuzione di energia e linee di comunicazione. La società di distribuzione aveva impugnato il regolamento e i relativi avvisi di pagamento; il giudice amministrativo di appello aveva accolto il suo ricorso e, in un successivo giudizio di revocazione, aveva ritenuto infondata la censura di errore revocatorio proposta dalla società concessionaria. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo: l'inesistenza di una vera censura nell'appello della controparte sul punto decisivo della necessaria interferenza concreta con l'uso pubblico del suolo, con conseguente omissione di pronuncia e superamento dei limiti esterni della giurisdizione; la contraddittorietà, il travisamento e il difetto di motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, che avrebbe ricostruito d'ufficio una doglianza non proposta e avrebbe invaso la discrezionalità amministrativa; in subordine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per asserita violazione dell'art. 47 della Carta di Nizza e del diritto a un giudice imparziale ed effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma solo un asserito cattivo esercizio del potere giurisdizionale e una valutazione erronea dei presupposti della revocazione, profili interni alla giurisdizione amministrativa e quindi non sindacabili con il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Ha inoltre escluso la praticabilità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione era priva di sufficiente specificità, non era chiaro il concreto diritto UE invocato e, in ogni caso, il difetto di rilevanza derivava dall'inammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato come base dell'azione di revocazione per errore di fatto o revocatorio, ma la Corte osserva che la doglianza proposta in cassazione non riguarda un vizio di giurisdizione bensì il modo in cui il giudice amministrativo ha valutato l'ammissibilità della revocazione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non copre il cattivo esercizio del potere giurisdizionale o gli errori di interpretazione interna al giudice speciale.

  • art. 362 c.p.c.

    è la norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzata per censurare la valutazione di ammissibilità di una revocazione o altre decisioni interne al potere giurisdizionale.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è automatico; il giudice nazionale deve valutarne pertinenza e necessità, e il difetto di rilevanza o di adeguata specificazione impedisce di disporlo.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    è evocato in modo generico dalla ricorrente a sostegno dell'asserita violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma senza indicazione sufficientemente specifica delle norme UE e dei diritti concretamente coinvolti.

  • art. 103 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna invasione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel denunciare il difetto di tutela giurisdizionale, senza che ciò conduca al riconoscimento di un vizio di giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sul ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, ma la Corte qualifica la censura come interna alla giurisdizione.

  • art. 34 c.p.a.

    richiamato tra le disposizioni asseritamente violate, senza incidenza sull'ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omissione di pronuncia; la Corte ritiene che il vizio, quand'anche sussistente, resti interno alla giurisdizione e non integri eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle critiche alla motivazione e alla valutazione probatoria, ma senza fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.

  • art. 47 della Carta di Nizza

    evocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo, ma la Corte ne esclude la pertinenza concreta per genericità della deduzione e mancanza di specifica questione unionale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo se denuncia un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo; non è invece consentito utilizzarlo per censurare errori di motivazione, di interpretazione o di applicazione della legge commessi dal giudice speciale.
  • L'errore revocatorio, l'omissione di pronuncia o il travisamento della censura, anche se prospettati come gravi anomalie della decisione, restano vizi interni alla giurisdizione e non integrano eccesso di potere giurisdizionale.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o all'amministrazione, oppure neghi la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto dell'assoluta non giustiziabilità della materia; non basta un'interpretazione ritenuta sbagliata o abnorme.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiede l'indicazione puntuale della disposizione unionale rilevante, del nesso con la controversia e della reale utilità della risposta; una deduzione generica del diritto a una tutela effettiva non è sufficiente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in senso non configurabile o per carenza di rilevanza, non sussistono i presupposti per investire la CGUE di una questione pregiudiziale.
  • Le doglianze dirette a contestare la valutazione delle condizioni di ammissibilità di un rimedio processuale davanti al giudice speciale non possono essere trasformate in censure di giurisdizione mediante il richiamo a formule come 'diniego di giustizia' o 'stravolgimento delle norme di riferimento'.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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