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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07024/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto sulla proprietà di una porzione di sottotetto in un edificio condominiale. Il proprietario di un’unità immobiliare ha convenuto in giudizio la proprietaria dell’unità contigua, deducendo che, in occasione di lavori di modifica strutturale, quest’ultima avesse sconfinato occupando e incorporando al proprio appartamento una porzione di locale sottotetto che egli assumeva essere pertinenza della sua unità. In primo grado veniva chiesto l’accertamento della proprietà di tale porzione e la condanna alla rimessione in pristino. Il tribunale accoglieva la domanda; la corte d’appello confermava dopo nuova c.t.u. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la corte territoriale non avesse esaminato alcuni atti di provenienza degli immobili e avesse aderito in modo apodittico alla sentenza di primo grado senza spiegare il dissenso rispetto al consulente tecnico; con il secondo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato la previsione del sottotetto negli atti di compravendita e, così facendo, avessero errato nella ripartizione e valutazione della prova sulla proprietà del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non fosse proponibile perché la sentenza d’appello si era limitata a confermare la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni, in una ipotesi riconducibile all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Tale inammissibilità si è riflessa anche sul secondo motivo, che era costruito come conseguenza del preteso omesso esame dei documenti e della c.t.u. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto non proponibile nel caso di sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado con la stessa ratio, in presenza della limitazione prevista dall’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello si sia limitata a confermare le ragioni di fatto e di diritto già poste a base della decisione di primo grado.

  • art. 922 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla proprietà, ma la doglianza è stata travolta dall’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dal motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma senza autonoma idoneità a superare la preclusione processuale rilevata dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiesto in memoria dalla ricorrente nei confronti della controparte, ma la Corte non ha accolto tale domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado aderendo alle medesime ragioni di fatto e di diritto, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge non può eludere il divieto di sindacato sul merito se, in sostanza, si fonda sul medesimo preteso omesso esame di fatti o documenti già devoluto con il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità la critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti non è ammissibile se mira, in realtà, a ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito.
  • La preclusione derivante dall’art. 348-ter c.p.c. si riflette anche sui motivi che, pur denunciando norme sulla proprietà o sull’onere della prova, presuppongano il riesame del fatto storico non esaminato o diversamente valutato nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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