Cassazione Penale, Ordinanza n. 34089/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e non confrontati con la decisione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e per una contravvenzione, contestando l'affermazione di responsabilità e la motivazione sulla continuazione applicata in misura minima. L'ordinanza rileva però che il ricorso era palesemente generico: non si confrontava con la sentenza impugnata, soprattutto in ordine al mancato assorbimento della condotta nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non illustrava in modo specifico le ragioni della censura sulla continuazione.
Norme richiamate
Indicato come reato per il quale era stata affermata la responsabilità; la censura in cassazione era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato solo per il tema del possibile non assorbimento della condotta nell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formulare censure apodittiche o meramente assertive, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul mancato assorbimento di una condotta in un diverso reato deve indicare in modo puntuale gli errori della decisione di merito e non può risolversi in una contestazione generica dell'affermazione di responsabilità.
- Anche il motivo relativo alla continuazione deve essere autosufficiente e specifico; la sola lamentela sulla misura minima del riconoscimento non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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