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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07390/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società correntista e di due garanti personali, a fronte di saldi negativi di conto corrente. In appello era stata confermata solo in parte la decisione di primo grado: la Corte territoriale aveva escluso la nullità del contratto bancario per omessa consegna di copia, ritenuto non provato l’anatocismo della commissione di massimo scoperto per difetto di prova, e aveva invece accolto la censura relativa alla nullità di alcune clausole fideiussorie perché riproduttive dello schema ABI ritenuto contrario alla disciplina antitrust, limitando però la nullità alle sole clausole interessate. Con il ricorso per cassazione i debitori/garanti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provato il credito sulla base della produzione degli estratti conto; 2) violazione degli artt. 117 TUB, 1421 e 1418 c.c. per non avere ritenuto nullo il contratto bancario per mancata consegna della copia; 3) violazione delle norme in tema di nullità e prova per non avere considerato gli asseriti effetti anatocistici della commissione di massimo scoperto; 4) violazione dell’art. 1418 c.c. e della l. n. 287/1990 per sostenere che la nullità antitrust delle clausole fideiussorie dovesse travolgere l’intero contratto. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e del compendio istruttorio; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nei contratti bancari la forma scritta ad substantiam riguarda la veste esteriore del contratto e non la consegna della copia, la cui omissione non determina nullità; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha infine rigettato il quarto motivo, ribadendo che la nullità delle clausole fideiussorie contrastanti con la disciplina antitrust si estende all’intero contratto solo se sia provata l’interdipendenza del resto del regolamento negoziale con le clausole nulle, prova che grava sulla parte interessata alla caducazione totale, e che il giudice non può rilevare d’ufficio tale estensione. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con distrazione a favore della banca resistente e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla censura sulla prova del credito; la Corte ribadisce che in cassazione non può essere chiesta una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro dedotta violazione non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 117 TUB

    La forma scritta ad substantiam attiene alla formazione e alla veste esteriore del contratto bancario, non alla consegna della copia al cliente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ravvisa vizi strutturali del contratto per mancata consegna della copia.

  • artt. 1418 c.c.

    La nullità è riconosciuta solo nei limiti effettivamente giustificati dalla causa di invalidità; non si estende automaticamente all’intero contratto in assenza di prova dell’interdipendenza.

  • artt. 1421 c.c.

    Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità, ma non può estendere d’ufficio la nullità parziale all’intero contratto se manca prova dell’interdipendenza.

  • art. 1422 c.c.

    Citato dai ricorrenti in tema di nullità, senza che la censura superi il vaglio di specificità.

  • art. 1423 c.c.

    Citato dai ricorrenti in tema di effetti della nullità, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 1418 c.c.

    Per i contratti di fideiussione “a valle” di intese antitrust, la nullità delle clausole colpite non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto.

  • l. 10 ottobre 1990, n. 287

    La nullità per contrasto con la disciplina antitrust riguarda le clausole frutto dell’intesa illecita e può estendersi all’intero contratto solo se provata la loro interdipendenza con il resto dell’assetto negoziale.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    Le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI contrastanti con norme antitrust possono essere colpite da nullità parziale.

  • art. 101 TFUE

    La nullità delle clausole contrarie alla disciplina concorrenziale europea segue il medesimo regime della nullità parziale, con possibile estensione solo su prova dell’interdipendenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: le censure che mirano a contrapporre una diversa lettura degli atti sono inammissibili.
  • Nei contratti bancari, la forma scritta richiesta ad substantiam riguarda la conclusione del contratto e la sua esteriorizzazione documentale, non l’obbligo di consegna della copia; l’omessa consegna non comporta nullità negoziale, ma può semmai rilevare su altri piani.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se manca tale confronto, la censura è inammissibile come "non motivo".
  • La nullità di clausole fideiussorie predisposte in violazione della disciplina antitrust non travolge automaticamente l’intero contratto: l’estensione alla totalità del regolamento negoziale richiede la prova dell’interdipendenza tra le clausole nulle e il resto dell’accordo.
  • L’onere di dimostrare che, senza le clausole colpite da nullità, le parti non avrebbero concluso alcun contratto grava sulla parte che chiede la caducazione integrale del negozio; il giudice non può supplire d’ufficio a tale prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConto correnteNullità
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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