Cassazione Civile, Ordinanza n. 06441/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto i motivi relativi a costi, IVA, cumulo giuridico delle sanzioni e omessa pronuncia sul regime sanzionatorio sopravvenuto, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT2 della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni accolte e per la regolazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2006, con cui all’impresa venivano contestati maggiori ricavi non dichiarati e indebite deduzioni/detrazioni di costi, sulla base del raffronto tra inventari volontari e consistenza di magazzino rinvenuta. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello l’Amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione. In un primo giudizio di cassazione la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio limitatamente a tre punti: scomputo dei costi di acquisto merci dai maggiori ricavi presunti, applicazione dell’aliquota IVA media e rideterminazione della sanzione unica per plurime annualità. Riassunto il giudizio, la CTR aveva nuovamente respinto le pretese della società, affermando sostanzialmente che i costi erano già stati considerati, che l’aliquota IVA applicata coincideva con quella dichiarata e che, essendo in giudizio solo l’anno 2006, non si poteva rideterminare il cumulo giuridico. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del giudicato implicito per avere la Cassazione, nel precedente giudizio, accolto in realtà nel merito i motivi di omessa pronuncia; 2) motivazione apparente sulla questione dei costi, perché la CTR non aveva esaminato la domanda di scomputo dei costi di acquisto merci accertati; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo agli stessi costi; 4) violazione della disciplina sulla determinazione del reddito d’impresa per mancato riconoscimento dei costi; 5) motivazione apparente e omesso esame sulla corretta determinazione dell’IVA, poiché l’Ufficio aveva applicato l’aliquota del 20% senza considerare operazioni non imponibili o soggette ad aliquote diverse e senza applicare l’aliquota media; 6) violazione delle norme IVA sulla necessità di usare un criterio medio in presenza di operazioni a diversa aliquota; 7) omesso esame del fatto relativo alla presenza di operazioni a diversa aliquota; 8) violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, perché la CTR aveva escluso la rideterminazione della sanzione complessiva nonostante la verifica avesse riguardato più annualità; 9) omessa pronuncia sullo jus superveniens sanzionatorio del d.lgs. 158/2015, più favorevole alla contribuente. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo, il quinto, l’ottavo e il nono, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza con rinvio alla CGT2 della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come base della prova presuntiva semplice utilizzata nell’accertamento fiscale, purché sorretta dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La mancata pronuncia su specifiche domande o motivi integra vizio deducibile in cassazione; tuttavia la correzione della motivazione senza rinvio è possibile solo se la questione è di puro diritto e non richiede accertamenti in fatto.
Consente alla Corte di correggere la motivazione nei soli casi in cui la decisione possa essere resa senza regressione del giudizio, cioè quando non siano necessari accertamenti di fatto.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La decisione del giudice tributario deve essere sorretta da motivazione non meramente apparente; una motivazione astratta o sganciata dalla doglianza è equiparata a carenza di motivazione.
art. 109, comma 4, lett. b), TUIR
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi correlati ai ricavi presunti; il motivo è stato però assorbito dall’accoglimento del vizio motivazionale sui costi.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato per contestare la determinazione dell’IVA sui maggiori ricavi accertati.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato insieme all’art. 54 d.P.R. 633/1972 sulla corretta determinazione dell’imposta e dell’aliquota applicabile.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
"Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento..."
In caso di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi e oggetto di procedimenti separati, il giudice dell’ultimo processo deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni precedenti finché i relativi giudicati non siano definitivi.
È stato ritenuto applicabile, se più favorevole, quando sulla debenza delle sanzioni sia ancora pendente controversia sull’an della violazione tributaria.
La richiesta di applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto è stata indicata come assorbita dall’accoglimento dei motivi già esaminati.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando il motivo accolto in cassazione riguarda un’omessa pronuncia su domande che presuppongono accertamenti di fatto, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito con una decisione nel merito, ma deve cassare e rinviare.
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando non si confronta con la specifica doglianza e si limita ad affermazioni astratte o generiche, senza spiegare perché la pretesa della parte sia infondata.
- In un accertamento induttivo dei ricavi, la questione dei costi non può essere risolta con un richiamo generico ai costi già indicati in dichiarazione: il giudice deve verificare se i costi allegati dalla parte siano correlati ai maggiori ricavi presunti e se debbano essere considerati nella rettifica.
- Quando il contribuente contesta la determinazione dell’IVA sui ricavi presunti, il giudice deve verificare la natura delle operazioni effettivamente svolte e, se risultano operazioni soggette ad aliquote diverse o non imponibili, non può applicare automaticamente l’aliquota ordinaria senza adeguata motivazione.
- In tema di sanzioni tributarie per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta, il giudice dell’ultimo giudizio deve rideterminare la sanzione complessiva applicando il cumulo giuridico, tenendo conto delle violazioni già oggetto di precedenti provvedimenti o sentenze non definitive.
- Se il rapporto sanzionatorio è ancora sub iudice quanto all’an della violazione, deve essere applicato il regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole, in ossequio al principio del favor rei in materia punitiva tributaria.
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