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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17086/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 29/10/2014. Dal testo emerge che i primi tre motivi riproponevano sostanzialmente argomenti di merito già esaminati e respinti in appello. Il secondo motivo contestava il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa del contraente on line, deducendo censure ritenute in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Il quarto motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla recidiva, confermata dalla Corte di merito sulla base delle circostanze del fatto e dei precedenti penali. Il quinto motivo era nuovo rispetto al giudizio di merito e quindi non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi primo e terzo fossero una mera ripetizione di doglianze già dedotte e respinte in appello; che il secondo motivo fosse infondato perché diretto contro un principio consolidato sulla aggravante della minorata difesa nel contesto delle contrattazioni on line; che il quarto motivo fosse privo di pregio poiché la recidiva era stata motivatamente confermata dal giudice di merito; e che il quinto motivo fosse inammissibile perché non dedotto dinanzi alla Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata richiamata come profilo del trattamento sanzionatorio, ritenuto correttamente confermato sulla base dei precedenti penali e delle circostanze fattuali.

  • art. 61 c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata considerata configurabile anche nel contesto delle contrattazioni on line, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché parte dei motivi era meramente reiterativa, uno era contrastante con giurisprudenza consolidata e un altro era nuovo rispetto al giudizio di merito.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende è stata disposta quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre, senza specifiche censure, argomentazioni già devolute al giudice di appello e da questo congruamente respinte.
  • La contestazione dell'aggravante della minorata difesa nel contesto di operazioni o contrattazioni on line deve confrontarsi con l'orientamento consolidato che ne ammette la configurabilità quando il mezzo utilizzato accresce la vulnerabilità della vittima.
  • Le censure relative al trattamento sanzionatorio, inclusa la recidiva, sono insindacabili in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione puntuale sui precedenti e sulle circostanze del fatto.
  • I motivi non dedotti nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta con il ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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