Cassazione Civile, Ordinanza n. 20952/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente per l'anno 2007, valorizzando spese per incrementi patrimoniali ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il gravame, condannando il soccombente alle spese. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso articolato in sette motivi, ma prima della trattazione il suo difensore depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola ritualmente perfezionata e idonea a produrre l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il processo di legittimità e compensato le spese del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base dell'accertamento sintetico del reddito fondato sulle spese per incrementi patrimoniali.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione e che, quindi, la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
È valorizzato per affermare che la rinuncia può essere comunicata agli avvocati delle parti costituite e che ciò è sufficiente ai fini del perfezionamento dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione in caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale del ricorrente, determina l'estinzione del processo senza che sia necessaria l'accettazione della controparte, purché questa ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; la disciplina della rinuncia è quindi autonoma e non va letta in chiave di atto accettizio.
- La comunicazione della rinuncia agli avvocati delle parti costituite è sufficiente ai sensi dell'art. 390 c.p.c. ai fini del perfezionamento dell'atto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e, come tale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica; esso opera solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta, le spese di legittimità possono essere compensate in ragione delle circostanze processuali concrete.
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