Cassazione Penale, Sentenza n. 30689/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tacconi era stato condannato in appello per aver realizzato opere di nuova costruzione senza titolo abilitativo e senza il preventivo deposito del progetto esecutivo strutturale (artt. 44, comma 1, lett. b), 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001). In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 131‑bis cod. pen. e vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ignorato la richiesta di applicazione della causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, osservando inoltre che dopo la sentenza di appello era stata ottenuta una sanatoria amministrativa; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio perché la Corte di appello non avrebbe valutato la dedotta eccessività della pena e non avrebbe motivato sulla richiesta di sua riduzione (in subordine aveva chiesto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale che ha negato la causa di non punibilità ex art. 131‑bis in ragione della gravità degli abusi, della condotta abituale e delle modalità dell'illecito; ha inoltre escluso rilievo alla sanatoria prodotta dopo la sentenza perché l'atto era: a) prodotto in copia informe e privo di sottoscrizione; b) costituiva una "sanatoria condizionata" soggetta a prescrizioni, che per giurisprudenza consolidata non estingue il reato edilizio. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato la conferma della pena ritenendo rilevanti le modalità della condotta e la capacità a delinquere; la determinazione della pena è rimasta insindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria ritenuta equa (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La statuizione di merito (condanna per gli articoli richiamati e misura della pena confermata con sospensione condizionale) resta operante.
Norme richiamate
La Corte ha valutato l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: il fatto non è stato ritenuto tenue per la gravità degli abusi, la condotta abituale e le modalità del reato; il giudizio sulla tenuità può basarsi solo sugli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di alcuni criteri ritenuti prevalenti (modalità della condotta, personalità del reo) senza l'esame esaustivo di tutti i criteri elencati.
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001
Norma che incrimina le opere edilizie di nuova costruzione realizzate senza il necessario titolo abilitativo; la condanna è stata confermata sulla base dell'accertamento di tali illeciti.
Obbligo di deposito del progetto esecutivo strutturale: la mancata presentazione è stata contestata come elemento costitutivo dell'illecito e ha contribuito alla qualifica della condotta.
Richiamata nella giurisprudenza citata: la sanatoria è riferita ad interventi già ultimati e la "sanatoria condizionata" non è efficace a sanare un abuso ai fini dell'estinzione del reato.
Prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per colpa o altre ragioni; la Corte ha applicato la condanna al pagamento della sanzione ritenuta equa.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza intervento delle parti; procedimento svolto conformemente a tale disposizione.
artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001
Norme collegate all'illecito edilizio richiamate nell'imputazione; la loro applicazione è stata confermata in sede di merito.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis richiede una valutazione globale basata sui criteri dell'art. 133; il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti senza esaurire tutti i fattori elencati.
- Il comportamento è considerato "abituale" (presupposto ostativo all'art. 131‑bis) quando l'autore ha posto in essere almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello processato.
- Una sanatoria amministrativa rilasciata dopo la decisione penale non incide automaticamente sulla responsabilità penale; in particolare la "sanatoria condizionata" (subordinata a prescrizioni o interventi futuri) non estingue il reato edilizio.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può basarsi sui criteri ritenuti prevalenti dell'art. 133; se la motivazione mostra in modo sufficiente il ragionamento del giudice, la scelta è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Documenti amministrativi prodotti in sede di impugnazione devono essere idonei, completi e sottoscritti per assumere rilevanza; atti viziati o incompleti possono essere ritenuti privi di efficacia probatoria.
- La declaratoria di inammissibilità della Cassazione può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto l'azione in cassazione va valutata anche sotto il profilo della fondatezza formale e sostanziale.
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