Cassazione Penale, Ordinanza n. 36648/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva riqualificato il fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e, applicata la riduzione per il rito, condannato l’imputato a due anni di reclusione e 2.000 euro di multa. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 gennaio 2026, aveva confermato la decisione, avendo già accolto il motivo d’appello relativo alla quantificazione della pena. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha denunciato vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, contestando l’adeguatezza della motivazione relativa alla determinazione della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la pena base era stata fissata al di sotto della media edittale e che la Corte d’appello aveva già accolto la doglianza sulla quantificazione della pena. Per una pena collocata nella media o in prossimità del minimo edittale non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione, restando la scelta riservata al giudice di merito e implicitamente riferibile ai criteri dell’art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 30 gennaio 2026 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la riduzione pér il rito, aveva condannato Romano Daniele alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.
La disposizione individua la qualificazione giuridica attribuita dal Tribunale al fatto, che costituisce il presupposto della condanna confermata in appello.
Ed invero trova nella specie applicazione il principio secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale
La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può ritenersi implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 c.p.; una motivazione specifica e dettagliata è richiesta quando la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La motivazione sulla commisurazione della pena deve essere specifica e dettagliata quando la sanzione è prossima al massimo edittale o superiore alla media; per una pena media o prossima al minimo è sufficiente una motivazione non analitica, potendosi ritenere la scelta implicitamente fondata sui criteri dell’art. 133 c.p.
- La scelta della pena collocata nella media o in prossimità del minimo edittale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione in assenza di una motivazione richiesta in ragione dell’entità della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36591/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36593/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36595/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36601/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36603/2026 del 19/10/2026
- ordinanza_penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36604/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →