Cassazione Penale, Sentenza n. 14260/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 601, comma 5, 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p., per aver notificato il decreto di citazione per l'appello (27/07/2021) e le successive comunicazioni all'avv. Stefano Saccucci invece che al difensore di fiducia nominato dall'imputato in primo grado, avv. Riccardo Saccucci. Si denunciava pertanto l'omessa notificazione al difensore effettivamente incaricato, con pregiudizio del diritto di difesa; veniva anche rilevato che la prescrizione dei reati sarebbe maturata il 10/12/2021 (calcoli poi precisati in sentenza).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inesistente la notificazione del decreto di citazione in appello eseguita nelle mani di un difensore diverso ma omonimo, dichiarandola nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado e affermando che il giudice d'appello avrebbe dovuto rimandare alla rinnovazione delle notificazioni. Tuttavia, posto che i reati risultavano estinti per prescrizione alla data del 12/01/2022, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato. Quanto agli effetti civili (azione di risarcimento promossa dalla parte civile Città Metropolitana di Roma Capitale), la Corte ha invece ritenuto che la nullità denunciata aveva inciso sul diritto di difesa nell'azione civile e quindi ha annullato le statuizioni civili della sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
La norma disciplina la forma e le nullità relative alle notificazioni nel procedimento di impugnazione; la Corte ha interpretato l'errata notificazione ad un difensore diverso come una nullità assoluta e insanabile che incide sul diritto di difesa.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda le garanzie difensive e la comunicazione delle udienze: la mancata comunicazione al difensore realmente nominato è stata considerata lesiva del diritto di difesa.
Attiene alle conseguenze delle nullità e delle omissioni di comunicazione; la Corte ha ritenuto che la notifica inesistente determina nullità rilevabile in ogni stato e grado.
art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020
La norma ha determinato la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale; la Corte ha computato 64 giorni di sospensione per fissare la nuova scadenza prescrizionale.
artt. 640, secondo comma, e 314, secondo comma, cod. pen.
Norme incriminatrici relative ai reati contestati (truffa e appropriazione indebita in seconda ipotesi); la sentenza ha confermato che tali reati, per i fatti indicati (ultimi il 10/05/2014), risultano prescritti alla data stabilita.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce limiti nella motivazione del ricorso per cassazione; qui è stato richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo in sede di motivazione.
Richiamate in relazione alla modalità di trattazione con contraddittorio scritto; le norme regolano termini e modalità processuali in periodi emergenziali e la loro vigenza.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione per l'appello al difensore indicato erroneamente (anche per omonimia) è qualificabile come nullità assoluta della notificazione, rilevabile in ogni stato e grado e capace di incidere sul diritto di difesa.
- Se la nullità di notifica rende impossibile la regolare prosecuzione del procedimento, il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle notificazioni; la mancata rinnovazione può dare luogo a annullamento per violazione del diritto di difesa.
- Quando, però, tra il deposito della decisione impugnata e la decisione di legittimità sopravviene una causa estintiva (es. prescrizione) che chiude definitivamente l'azione penale, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali, perché l'annullamento non avrebbe utilità sostanziale per il prosieguo penale.
- Le nullità processuali non vengono automaticamente sanate dall'estinzione del reato: gli effetti civili (azione di risarcimento della parte civile) sopravvivono e la Corte deve valutare l'incidenza della nullità sul diritto di difesa nella fase civile, annullando e rinviando la parte civile se necessario.
- In casi simili è essenziale verificare tempestivamente la correttezza delle notificazioni e l'effettiva rappresentanza difensiva (nomina e documenti) per evitare pregiudizi; il difensore e la parte devono eccepire la nullità tempestivamente per tutelare i diritti sostanziali.
- Se la causa estintiva non chiude immediatamente il procedimento perché richiede ulteriori accertamenti di merito, la nullità resta pregiudiziale e deve essere sanata o valutata prima di decidere sugli effetti sostanziali.
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