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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34687/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore del ramo d’azienda ceduto con atto notarile del 6 febbraio 2009, rideterminando la base imponibile ai fini dell’imposta di registro da 80.000 euro a 1.186.736,00 euro. La Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo che nella cessione dovessero considerarsi compresi anche debiti verso soci per 999.443,88 euro indicati nell’allegato D, con conseguente riduzione della base imponibile a 187.294,12 euro. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla carenza di prova del debito verso soci e per ultrapetizione, avendo la CTR ritenuto l’allegato D parte integrante del contratto; 2) violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione ritenuta apparente/apodittica circa la riferibilità dell’allegato D a quanto ceduto; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata l’esistenza del debito pur in assenza di prova adeguata; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè la mancata produzione di bilanci e dichiarazioni relativi agli anni di formazione del debito e la pretesa insussistenza dello stesso nei documenti contabili precedenti.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e ha escluso anche il vizio di omesso esame dedotto con il quarto motivo, osservando che le censure miravano in realtà a contestare il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. In particolare, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficientemente intelligibile e non apparente; non vi è stata omessa pronuncia, né ultrapetizione; la doglianza sull’onere della prova non integrava una vera violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la CTR non aveva invertito l’onere probatorio ma aveva ritenuto provata la posta passiva sulla base della situazione patrimoniale allegata al contratto. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato l’Agenzia alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto la decisione su un capo autonomamente apprezzabile o su un’eccezione; non vi è vizio quando la statuizione adottata comporta necessariamente il rigetto del motivo o dell’eccezione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione non è apparente se consente di percepire l’iter logico della decisione; il giudice tributario non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; non quando valuta le prove e ritiene più convincente un elemento documentale rispetto ad altri.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo processuale utilizzato per denunciare omessa pronuncia, motivazione apparente e vizi analoghi di nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura non può risolversi nella contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo realmente non considerato; non copre la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie o alla loro attendibilità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è sufficientemente motivata se espone gli elementi di fatto e di diritto essenziali; non è necessario rispondere a ogni singola deduzione difensiva.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur senza esaminare espressamente ogni singolo argomento, adotta una decisione logicamente incompatibile con la tesi non affrontata, purché il punto controverso risulti comunque risolto.
  • La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non basta il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non è configurabile quando la parte censura la scelta del giudice di reputare più persuasiva una prova rispetto a un’altra.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare una diversa lettura delle prove o la ritenuta inattendibilità di documenti; è necessario un fatto storico decisivo completamente trascurato.
  • Nell’interpretazione di un contratto e dei relativi allegati, il giudice di merito può desumere la portata degli elementi documentali offerti senza incorrere in ultrapetizione, poiché la qualificazione ed efficacia dei documenti prodotti rientrano nel suo potere valutativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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