Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27364/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina (artt. 110, 628 c.p., art. 4 L. n.110/1975). Principali censure: 1) mancata assunzione di prova decisiva relativa all'omesso esame dei testi Gilardenghi e Morgana (sostenuta difficoltà/circostanze per la loro citazione e richiesta di accompagnamento coattivo), con presunta decadenza sanzionatoria ingiustificata ex art. 507 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'esame della persona offesa dopo il mutamento del giudice (art. 525 c.p.p.), lamentando applicazione non corretta del principio delle Sez. U. n. 41736/2019 riguardo all'onere di indicazione in lista; 3) motivazione carente, contraddittoria e illogica rispetto alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina, basata secondo il ricorrente su una deposizione inattendibile della persona offesa e su valutazione probatoria errata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte generici, reiterativi e infondati. Sul merito: ha richiamato il principio della "doppia conforme" (coincidenza motivazionale tra primo e secondo grado) che limita la necessità di un riesame dettagliato da parte della Corte d'appello; ha affermato che la mancata assunzione dei testi contestati è stata valutata in relazione all'effettiva impossibilità di reperire i testi e non solo come mera sanzione per inadempimento, rilevando che il ricorrente stesso ha documentato difficoltà di citazione; ha confermato che la rinnovazione dell'esame della parte offesa dopo il mutamento del giudice richiede che i soggetti siano previamente indicati nella lista dei testimoni (richiamo a Sez. U. n. 41736/2019) e che la Corte di merito ha applicato correttamente questo principio; ha inoltre escluso la possibilità per la Cassazione di riformare la valutazione del merito o di sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle prove, quando la Corte di appello ha dato una motivazione logica e congrua. Conclusione: ricorso rigettato e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Art.110 (concorso di persone) e art.628 (rapina) individuano i reati ascritti e la partecipazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi contestuali valutati dai giudici di merito

  • Legge n. 110 del 1975

    Norma richiamata come circostanza aggravante/elemento contestato nell'impianto accusatorio; la Corte ha confermato la valutazione di merito

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limite alla motivazione nelle decisioni di cassazione: motivi sintetici nei limiti necessari per la decisione; usato per delimitare l'esposizione dei motivi nel ricorso

  • Codice di procedura penale

    Regola sulla lista dei testi; la Corte ha richiamato l'importanza della previa indicazione in lista per la rinnovazione degli esami dopo il mutamento del giudice

  • Codice di procedura penale

    Norme sul procedimento in Corte d'appello e sul giudizio di appello; richiamate nel quadro delle valutazioni di merito e motivazione

  • Codice di procedura penale

    Disciplina sulla decadenza dalla prova per mancata comparizione dei testi; la Corte ha valutato la sussistenza di una oggettiva irreperibilità piuttosto che una mera decadenza sanzionatoria

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina il mutamento del giudice e la possibile rinnovazione degli esami; la Corte ha confermato l'applicazione del principio secondo cui la richiesta di rinnovazione presuppone l'indicazione preventiva dei testi nella lista

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (stessa logica motivazionale in primo e secondo grado) la Cassazione non è tenuta a un riesame analitico di tutte le prove: è sufficiente che la motivazione complessiva sia logica e che i fatti decisivi risultino considerati
  • La mancata acquisizione di testi lamentata dalla difesa può non essere considerata illegittima se la Corte di merito dimostra che è stata tentata la citazione e che i testi risultavano irreperibili; l'assenza della comparizione può essere valutata anche in termini di oggettiva impossibilità, non solo come decadenza sanzionatoria
  • Dopo il mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali richiede che le parti abbiano previamente indicato i testimoni da riesaminare nella lista prevista dall'art.468 c.p.p.; la mancata indicazione può legittimamente comportare il rigetto della richiesta
  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove: le doglianze che chiedono una lettura alternativa del fatto o della attendibilità delle fonti sono in genere inammissibili se dirette semplicemente a rimettere in discussione il merito
  • I vizi della motivazione devono essere specificamente tipizzati: non è ammissibile combinare genericamente vizi incompatibili (es. motivazione assente e nello stesso tempo contraddittoria); le doglianze generiche o reiterative rischiano di essere dichiarate inammissibili o infondate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.