Sentenza del 21/06/2017 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2004-2007, emessi sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. L'Amministrazione contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti e la mancata applicazione dell'IVA in relazione a presunte cessioni intracomunitarie fittizie, nell'ambito di una frode carosello. La società eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e, nel merito, negava di aver partecipato alla frode o di essere consapevole del ruolo fraudolento delle controparti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli accertamenti per intervenuta decadenza, ritenendo intempestiva la denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini. In appello, la Commissione ha precisato che, per l'anno 2007, la denuncia del 12 dicembre 2012 era stata presentata prima della scadenza del termine ordinario del 31 dicembre 2012 e che l'accertamento era quindi tempestivo. Tuttavia, esaminando il merito, ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'Ufficio per dimostrare che la "A" fosse consapevole della frode. In particolare, la società aveva agito giudizialmente per ottenere il pagamento delle forniture, si era insinuata nel fallimento della controparte e le imprese coinvolte apparivano dotate di dipendenti, strutture e operatività incompatibili con la figura tipica della cartiera. Inoltre, l'Ufficio non aveva provato l'effettiva retrocessione delle merci nell'asserito carosello. L'appello dell'Agenzia è stato quindi rigettato e la decisione favorevole alla società è stata confermata. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 43, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
Il termine ordinario per l'accertamento può essere raddoppiato in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Per l'anno 2007 la denuncia penale del 12 dicembre 2012 è stata ritenuta tempestiva perché presentata prima della scadenza del termine ordinario del 31 dicembre 2012; l'accertamento è stato quindi considerato tempestivo sotto il profilo decadenziale.
Disciplina i termini di decadenza per gli accertamenti IVA.
La Commissione ha ritenuto rispettati i termini di accertamento per l'annualità 2007, pur confermando l'annullamento dell'atto per l'insufficienza della prova nel merito.
Art. 8, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Le cessioni agli esportatori abituali sono effettuate senza pagamento dell'imposta "su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità".
La dichiarazione d'intento consente al cliente qualificato come esportatore abituale di acquistare senza IVA e pone, in linea generale, sul dichiarante la responsabilità dei presupposti soggettivi per l'agevolazione.
Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997
Dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
La norma concentra ordinariamente sul soggetto che rilascia la dichiarazione d'intento la responsabilità per l'assenza dei requisiti, mentre il fornitore risponde specificamente quando effettua operazioni senza IVA in mancanza della dichiarazione. Tale ripartizione non esclude però la responsabilità del fornitore che sia consapevole della falsità fraudolenta della dichiarazione.
Art. 17, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
La regola generale individua nel cedente o prestatore il debitore dell'imposta, ma può subire deroghe quando la legge attribuisce rilievo alla posizione del cessionario, come nel caso delle dichiarazioni d'intento.
Cassazione, sentenza n. 16819/2008
Il fornitore può essere chiamato a rispondere dell'IVA non applicata quando sia provata la sua consapevolezza della falsità della dichiarazione d'intento e della partecipazione al meccanismo fraudolento.
Massime di principio
- La tempestività dell'accertamento e la fondatezza sostanziale della pretesa sono questioni distinte: anche un accertamento tempestivo può essere annullato se l'Amministrazione non dimostra adeguatamente la violazione.
- Nelle frodi IVA, non basta provare l'esistenza di rapporti commerciali con una società coinvolta nella frode; occorre dimostrare, anche tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la consapevolezza o la partecipazione del contribuente al disegno fraudolento.
- Il fornitore che riceve una dichiarazione d'intento non è normalmente tenuto a svolgere un'indagine generale sulla reale destinazione dei beni o sulla veridicità economica dell'attività del cliente, fermo l'obbligo di verificare gli adempimenti formali previsti.
- La responsabilità del fornitore può emergere quando l'Amministrazione dimostri che egli conosceva, o non poteva ragionevolmente ignorare, la falsità della dichiarazione e il meccanismo fraudolento.
- La valutazione della buona fede può essere supportata da comportamenti commerciali ordinari e incompatibili con la partecipazione alla frode, come l'azione giudiziale per ottenere il pagamento delle forniture e l'insinuazione al passivo della controparte fallita.
- Per dimostrare una frode carosello non è sufficiente ricostruire documentalmente i rapporti tra alcune società: occorre provare concretamente il circuito fraudolento, inclusi gli eventuali passaggi fittizi o la retrocessione delle merci.
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