Sentenza del 21/06/2017 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Esenzione - Non spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Terni che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU relativo al 2013. L'Amministrazione sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 richiedesse sia un requisito soggettivo, cioè l'appartenenza dell'ente a una delle categorie tassativamente indicate dalla norma, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione degli immobili esclusivamente a compiti istituzionali o allo svolgimento di attività non commerciali. Il contribuente invocava invece un'interpretazione estensiva della disciplina di esenzione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo errata la decisione di primo grado. Il D. di Amelia non rientra tra i soggetti espressamente indicati dall'art. 7, comma 1, lett. a), norma di stretta interpretazione; inoltre, non risultava avere come scopo istituzionale lo svolgimento delle attività previste dalla disciplina agevolativa e non gestiva direttamente gli immobili, affidati a terzi. È stata quindi annullata la sentenza di primo grado ed è stato confermato l'avviso di accertamento IMU. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata la non univocità del quadro interpretativo e l'alternanza delle decisioni.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992
Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge n. 833/1978, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La disposizione è stata interpretata restrittivamente: l'esenzione spetta solo ai soggetti espressamente elencati e per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non è consentita un'estensione analogica o meramente interpretativa a enti diversi.
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
Svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
Il requisito oggettivo dell'attività non commerciale deve accompagnarsi alla sussistenza del requisito soggettivo e alla concreta destinazione o utilizzazione degli immobili per le attività agevolate.
Art. 36, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.
La sentenza tributaria deve esporre sinteticamente i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione, senza che sia necessaria una separata esposizione dello svolgimento del processo.
Art. 73, comma 1, lett. c), oggi art. 87, D.P.R. n. 917/1986
Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La disciplina agevolativa richiede che l'ente utilizzatore rientri nella categoria degli enti non commerciali indicata dalla norma e che tale requisito sia verificato alla luce dello statuto e dell'attività concretamente svolta.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato quale fondamento della decisione sulle spese processuali, che sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie, soprattutto in materia IMU, sono di stretta interpretazione: il soggetto che le invoca deve rientrare esattamente nelle categorie previste dalla legge, senza poter fare affidamento su analogie o assimilazioni.
- La verifica dell'esenzione richiede normalmente la presenza congiunta di un requisito soggettivo, relativo alla natura e alla categoria dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo alla destinazione e all'utilizzo concreto dell'immobile.
- Non è sufficiente che l'immobile sia destinato indirettamente a finalità di interesse collettivo: occorre dimostrare che l'ente agevolato lo utilizzi direttamente e per le attività istituzionali o non commerciali previste dalla norma.
- Se gli immobili sono affidati a terzi, l'ente proprietario o possessore deve dimostrare che l'utilizzo da parte del terzo rispetti tutti i requisiti normativi; in mancanza, l'esenzione può essere negata.
- Lo statuto dell'ente e l'attività effettivamente svolta sono elementi rilevanti per verificare se lo scopo istituzionale e la natura non commerciale siano compatibili con l'agevolazione.
- In presenza di un quadro giurisprudenziale non uniforme, il giudice può confermare la pretesa tributaria ma compensare le spese di lite.
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