Sentenza del 21/06/2017 n. 2326 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e sostenendo genericamente che il primo giudice non avesse esaminato tutti i motivi di opposizione. Nell'atto di appello ha però riprodotto il contenuto del ricorso e della memoria di primo grado, senza indicare in modo puntuale quali specifiche argomentazioni della sentenza fossero errate, insufficienti o contraddittorie, né quali motivi fossero stati omessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, ritenendo insufficiente il mero rinvio agli atti difensivi del primo grado. È stato confermato, di fatto, l'esito della sentenza di primo grado, che aveva annullato soltanto tre cartelle, rigettato il ricorso sul preavviso di fermo amministrativo, dichiarato il difetto di giurisdizione sulle sanzioni per violazioni del codice della strada e dichiarato tardivo il ricorso contro ulteriori atti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro per ciascun appellato, oltre oneri di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione devono essere specifici.
L'appello deve confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, indicando con precisione le parti della motivazione contestate, gli errori commessi dal primo giudice e le ragioni per cui la decisione dovrebbe essere riformata. Il semplice richiamo o la riproduzione degli atti del primo grado non soddisfa tale requisito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, improcedibile o integralmente respinta, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Art. 1-bis del D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la determinazione del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un appello deve contenere censure specifiche contro la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado.
- L'appellante deve indicare quali errori abbia commesso il primo giudice, quali motivi non siano stati esaminati e quale diversa decisione dovrebbe essere adottata.
- Il giudice d'appello non è tenuto a ricostruire autonomamente le contestazioni attraverso la lettura degli atti del primo grado: tale attività può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La specificità dei motivi deve essere valutata con riferimento all'atto di appello originario; integrazioni successive, come memorie o richiami giurisprudenziali, non possono normalmente colmare la carenza iniziale.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello può comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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