Sentenza del 21/06/2017 n. 720 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Dazio antidumping - certificazione di origine - risultanze contrarie di indagine comunitaria olaf - attendibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'origine malese dichiarata per una partita di rondelle importate il 30 aprile 2010, sostenendo che la merce fosse in realtà originaria della Cina e fosse stata soltanto trasbordata nella Free Zone di Port Klang, in Malesia, senza alcuna trasformazione. Di conseguenza chiedeva il pagamento del dazio ordinario non ridotto e del dazio antidumping dell'85%, per complessivi 71.986,42 euro, oltre a una sanzione di 30.000 euro. Le società sostenevano invece la validità del certificato di origine FORM A malese e l'inapplicabilità dei regolamenti successivi relativi all'estensione del dazio alla Malesia.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo che l'operazione del 30 aprile 2010 fosse anteriore all'estensione del dazio antidumping alle importazioni dalla Malesia. In appello, invece, la decisione è stata riformata: le risultanze documentali dell'OLAF, compresa la presenza dei documenti portuali ZB1 e ZB2, hanno dimostrato il mero transito della merce cinese senza trasformazione e quindi la permanenza dell'origine cinese. Il giudice ha ritenuto applicabile direttamente il Regolamento CE n. 91/2009, senza necessità di applicare retroattivamente i regolamenti sull'estensione alla Malesia. Il certificato FORM A non è stato ritenuto prevalente, perché basato su un'autodichiarazione non verificata. Gli atti dell'Agenzia sono stati dichiarati legittimi e le società sono state condannate in solido alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 91/2009
dazio antidumping definitivo dell'85% sulle importazioni di elementi di fissaggio metallici originari della Repubblica Popolare Cinese
È stato ritenuto direttamente applicabile perché la merce è stata accertata come originaria della Cina, indipendentemente dal successivo transito in Malesia.
Regolamento CE n. 723/2011
estensione del dazio antidumping agli elementi di fissaggio spediti dalla Malesia
Il giudice ha ritenuto non necessario applicarlo, poiché la merce non aveva acquisito origine malese ed era già soggetta al regolamento n. 91/2009 in quanto cinese.
Regolamento CE n. 966/2010
apertura dell'inchiesta su fenomeni elusivi
La controversia è stata sottratta alla questione temporale dell'indagine antielusione, essendo stata accertata l'origine cinese della merce.
Corte di giustizia UE, cause riunite C-153/94 e C-204/94
Le autorità doganali nazionali possono recuperare dazi sulla base delle conclusioni di un'indagine comunitaria, anche se vi è dissenso da parte del Paese beneficiario del trattamento tariffario preferenziale.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali, l'origine reale della merce prevale sull'origine formalmente indicata nei documenti commerciali quando l'Amministrazione fornisce elementi concreti e coerenti contrari.
- Le risultanze documentali delle indagini OLAF possono costituire prova utilizzabile nei procedimenti amministrativi e giudiziari doganali; il giudice può fondare su di esse l'accertamento dell'origine, purché siano riferibili ai fatti contestati.
- Il semplice transito o trasbordo della merce in un Paese terzo, senza lavorazioni o trasformazioni sostanziali, non modifica l'origine doganale della merce.
- Un certificato di origine FORM A non è necessariamente decisivo: se rilasciato sulla base di una mera autodichiarazione non verificata, può essere superato da prove oggettive di segno contrario.
- Quando è accertata l'origine cinese, il dazio antidumping applicabile è quello previsto per le merci cinesi già alla data dell'importazione; non è necessario ricorrere alle norme successive che estendono il dazio alle merci spedite da Paesi terzi.
- Importatori e spedizionieri devono verificare concretamente la filiera, il produttore effettivo, i documenti di transito e l'eventuale assenza di trasformazioni nel Paese dichiarato come origine, poiché possono rispondere solidalmente dei dazi e delle sanzioni.
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