Sentenza del 21/06/2017 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione e misure cautelari - Intimazione di pagamento - Mancata notifica degli atti presupposti (cartella di pagamento) - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nulla l'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla regolare notifica dell'atto presupposto. Nel procedimento impositivo, ciascun atto successivo, compresa la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere, è illegittimo quando l'amministrazione non dimostra di aver notificato validamente l'atto precedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la regolare notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento, dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione. La mancata notifica dell'atto precedente impedisce al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di contestarla tempestivamente.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
Gli atti della riscossione possono essere impugnati anche per vizi derivanti dalla mancata notifica dell'atto presupposto; il contribuente può contestare tale vizio impugnando l'atto successivo.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notifica della cartella di pagamento e costituisce il riferimento per verificare la regolarità dell'atto presupposto alla successiva attività di riscossione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 5791 del 4 marzo 2008
Conferma che la mancata notifica dell'atto presupposto incide sulla validità dell'atto successivo della riscossione.
Cassazione, n. 16412/2007
Riconosce la rilevanza del vizio derivante dall'omessa o invalida notifica degli atti presupposti.
Cassazione, ordinanza n. 14861/2012
Ribadisce la necessità della notificazione degli atti antecedenti ai fini della legittimità dell'intimazione di pagamento.
Cassazione, n. 16444/2009
Conferma che l'atto successivo non può validamente fondarsi su un atto presupposto mai notificato o notificato irregolarmente.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento o altro atto successivo della riscossione presuppone la previa e valida notifica dell'atto su cui si fonda.
- Se l'amministrazione non prova la notifica della cartella, dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione, l'atto successivo può essere annullato o dichiarato nullo per difetto del presupposto.
- La contestazione può essere proposta impugnando direttamente l'atto successivo, deducendo la mancata conoscenza o la mancata notifica dell'atto presupposto.
- L'ente impositore o l'agente della riscossione deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica.
- La regola tutela il diritto di difesa del contribuente: non è legittimo pretendere il pagamento senza aver previamente portato a conoscenza del destinatario la pretesa tributaria.
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