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Sentenza

Sentenza del 21/06/2017 n. 2347 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per il 2007, contestando la rettifica dei ricavi e del reddito derivante dalla presunta errata valutazione delle rimanenze di magazzino. Ha sostenuto che l'Ufficio avesse illegittimamente determinato il valore delle merci partendo dal prezzo di vendita anziché dal costo di acquisto o di produzione e che, in presenza di merce eccedente rispetto alle giacenze dichiarate, avrebbe dovuto applicare la presunzione di acquisto in evasione d'imposta, con eventuale recupero della sola IVA. L'Agenzia ha difeso il metodo analitico-induttivo, fondato sull'assenza delle distinte di magazzino e sulla significativa differenza tra giacenze fisiche e contabili, utilizzando un criterio di ricarico medio.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva inizialmente accolto il ricorso e annullato l'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, poiché la società non aveva esibito le distinte necessarie alla valutazione delle rimanenze. Ha inoltre giudicato coerente e congruo il criterio del ricarico medio applicato ai capi di abbigliamento. Le contestazioni relative a sconti e vendite di fine stagione sono state respinte perché non adeguatamente provate. È stata ritenuta infondata anche la tesi secondo cui avrebbe dovuto applicarsi la presunzione di acquisto occulto, trattandosi invece della determinazione del valore delle giacenze. Il ricorso contro l'avviso di accertamento è stato quindi rigettato e le spese di entrambi i gradi sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2426 c.c.

    Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

    In primo grado la norma era stata interpretata nel senso che la valutazione delle rimanenze dovesse basarsi sul costo di acquisto o di produzione e non sul prezzo di vendita. La Commissione regionale, tuttavia, ha ritenuto legittima la ricostruzione analitico-induttiva dell'Ufficio, basata sul ricarico medio, in ragione dell'incompletezza della documentazione di magazzino.

  • Art. 53, commi 1 e 4, D.P.R. n. 633/1972

    La società ne aveva denunciato l'erronea e falsa applicazione in relazione alla ricostruzione delle operazioni e delle rimanenze. La decisione riportata conferma, in concreto, la possibilità di procedere a una ricostruzione induttiva quando la documentazione contabile e di magazzino non consenta una verifica attendibile.

  • Artt. 3 e 4, D.P.R. n. 441/1997

    Le disposizioni erano state richiamate dalla società per contestare il procedimento presuntivo adottato dall'Ufficio. La Commissione regionale ha distinto la presunzione di acquisto di beni non risultanti dalla contabilità dalla diversa attività di determinazione del valore delle giacenze di magazzino.

Massime di principio

  • L'assenza delle distinte di magazzino o di altra documentazione idonea a ricostruire le giacenze può legittimare l'Amministrazione finanziaria a ricorrere a un accertamento analitico-induttivo.
  • Il metodo analitico-induttivo può partire dai dati contabili disponibili e ricostruire singoli elementi mediante presunzioni, purché il criterio utilizzato sia logicamente coerente, congruo e adeguatamente motivato.
  • Il ricarico medio può essere ritenuto attendibile quando è compatibile con la natura dei beni commercializzati e non viene contrastato da prove concrete del contribuente.
  • La semplice allegazione di sconti, vendite promozionali o vendite di fine stagione non è sufficiente: il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare che tali elementi rendono inattendibile il ricarico applicato.
  • La presenza di merce eccedente rispetto alle giacenze dichiarate non comporta automaticamente l'applicazione della presunzione di acquisto occulto; occorre distinguere tale ipotesi dalla ricostruzione del valore economico delle rimanenze.
  • In caso di contestazione della ricostruzione presuntiva, è essenziale produrre inventari, distinte analitiche, fatture di acquisto, documentazione sugli sconti e sulle vendite di fine stagione e ogni elemento utile a dimostrare il costo effettivo delle merci.

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