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Sentenza

Sentenza n. 1859/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 N. 30 avente il seguente oggetto “nuovo piano regolatore generale comunale – proposta tecnica di progetto definitivo - adozione ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e disposizioni specifiche sull'applicazione della l.r. 16/2018 sulla proposta e sul p.r.g.c. vigente” in particolare nelle parti specificate dalle successive impugnazioni; - nonché della Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC, nonché di quest'ultimo, nelle parti in cui limita le capacità edificatorie residenziali dell'area (ex) U.U.I. n. 6b del vigente PRGC in Località MELEZET (Pian del Colle – Zona San Sisto), aree poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), nelle parti specificate dalle successive impugnazioni ed in particolare nella parte in cui assume od assumesse od erroneamente accertasse, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico Borgo San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio e ricostruzione; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale adottato con la citata Delibera C.C. in data 21.12.2022 N. 30, e dello stesso Progetto Preliminare del nuovo PRGC, adottato con la citata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21, nonché delle stesse Delibere in parte qua, nella parte in cui assumono od assumessero od erroneamente accertassero, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico Borgo San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio e ricostruzione, come indicato e desumibile dalle tavole, anch'esse impugnate, denominate ‘elaborati modificati', Elaborato GEO1-B, Elaborato 3D, Progetto preliminare e Modifica, riportate al termine delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti al quesito rubricato al n. 41 nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla pg 83 del documento (pg. ivi non numerate) e che costituiscono un estratto del citato documento grafico, tavola GEO1-B, allegata alla stessa ultima delibera, e qui impugnata nella stessa parte; - nonché delle stesse controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti al quesito rubricato alla scheda n. 41 nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla pg 83 del documento (pg. ivi non numerate), nella in cui assumono od assumessero od erroneamente accertassero, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio, nonché delle tavole riportate alla stessa scheda n. 41; - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai medesimi ricorrenti il 5.5.2025: - del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale –progetto definitivo – di cui è stata disposta approvazione ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 5/2/2025, pubblicata sull’AP dal 13/02/2025 al 28/02/2025, nonché della stessa delibera, nella parte in cui esclude l’intervento di recupero degli edifici diruti insistenti nell’area denominata ‘San Sisto’, (loc. Pian del Colle) Zona AA004 Nucleo Storico di S. Sisto, nonché - degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione, in particolare: - gli articoli 3, n. 25, 39 e 40 delle attuali Norme Tecniche di Attuazione, ove interpretati nel senso di escludere l’intervento di recupero degli edifici diruti insistenti nell’area denominata ‘San Sisto’, (loc. Pian del Colle) Zona AA004 Nucleo Storico di S. Sisto; - i verbali delle conferenze di copianificazione su PTPD - verbale ed allegati 1^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta riconvocata 2^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 1^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD - verbale ed allegati 2^ seduta 3^ conf. copianificazione sulla PTPD, anche ed in particolare nella quale conferma, in sede di voto, definitivamente l’esclusione dell’intervento di recupero degli edifici diruti insistenti nell’area denominata ‘San Sisto’ (loc. Pian del Colle) Zona AA004 Nucleo Storico di S. Sisto nonché, comunque, in particolare i pareri/contributi: - Regione Piemonte: Prot. Gen. n. 169483/A1600A in data 29.11.2023 Osservazioni e contributi Regione Piemonte per le seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione Prot. Gen. n. 00035523 in data 27.02.2024, allegato A “Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell’Amministrazione proponente”; - Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino: parere/contributo prot. n. 6700-P del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22259 in pari data), richiamato nel verbale della seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC; - Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale, prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023), richiamato nel verbale della seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC ed allegato al verbale della II seduta riconvocata della 2^ conferenza di copianificazione; - Osservazioni Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (to) in adeguamento al piano paesaggistico regionale prot. 168789 del 29.11.2023 – Allegato 3 al Parere Regione Piemonte, richiamato nel verbale della seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC ed allegato al verbale della II seduta riconvocata della 2^ conferenza di copianificazione; - Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino: parere / contributo prot. 5103-P del 6.09.2024 con allegato il parere della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. 16849-P del 02.09.2024, pervenuti al protocollo del Comune di Bardonecchia n. 16016 del 6.09.2024, richiamato ed allegato al verbale della 3a Conferenza Di Copianificazione E Valutazione – 2a (ed ultima) SEDUTA; - Regione Piemonte: parere/contributo prot.151931/2024 del 10.09.2024 (comprendente Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello Strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia in adeguamento al piano paesaggistico regionale, nota prot. 140585 del 8.08.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16132 del 10.09.2024 e Parere Unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, nota prot. 148546 del 4.09.2024), richiamato ed allegato al verbale della 3a Conferenza Di Copianificazione E Valutazione – 2a (ed ultima) seduta; - Città Metropolitana di Torino: - parere/contributo prot. n 125740 del 12.09.2024 pervenuto al prot. comunale n. 16336 del 12.09.2024, richiamato ed allegato al verbale della 3a Conferenza Di Copianificazione E Valutazione – 2a (ed ultima) seduta; - la planimetria TAV 3C5 – Zonazione, nella parte che riguarda le aree di proprietà dei ricorrenti; - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione nel giudizio rg n. 238/25 pendente proposto per l’annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia in data 21.12.2022 N. 30 avente il seguente oggetto “nuovo piano regolatore generale comunale – proposta tecnica di progetto definitivo - adozione ai sensi dell’art. 15 della l.r. 56/77 e disposizioni specifiche sull’applicazione della l.r. 16/2018 sulla proposta e sul p.r.g.c. vigente” in particolare nelle parti specificate dalle successive impugnazioni; - nonché della Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21 di adozione del Progetto Preliminare del nuovo PRGC, nonché di quest’ultimo, nelle parti in cui limita le capacità edificatorie residenziali dell’area (ex) U.U.I. n. 6b del vigente PRGC in Località MELEZET (Pian del Colle – Zona San Sisto), aree poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), nelle parti specificate dalle successive impugnazioni ed in particolare nella parte in cui assume od assumesse od erroneamente accertasse, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico Borgo San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio e ricostruzione; - nonché dello stesso Progetto Definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale adottato con la citata Delibera C.C. in data 21.12.2022 N. 30, e dello stesso Progetto Preliminare del nuovo PRGC, adottato con la citata Delibera DEL.-C.C.-N.-27_15.06.21, nonché delle stesse Delibere in parte qua, nella parte in cui assumono od assumessero od erroneamente accertassero, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico Borgo San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio e ricostruzione, come indicato e desumibile dalle tavole, anch’esse impugnate, denominate ‘elaborati modificati’, Elaborato GEO1-B, Elaborato 3D, Progetto preliminare e Modifica, riportate al termine delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti al quesito rubricato al n. 41 nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla pg 83 del documento (pg. ivi non numerate) e che costituiscono un estratto del citato documento grafico, tavola GEO1-B, allegata alla stessa ultima delibera, e qui impugnata nella stessa parte (doc. n. 12, in estratto); - nonché delle stesse controdeduzioni alle osservazioni presentate dai ricorrenti al quesito rubricato alla scheda n. 41 nel documento Proposta tecnica del progetto definitivo - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni, allegato alla delibera C.C. n. 30/2022 quale elaborato n. 6, alla pg 83 del documento (pg. ivi non numerate), nella in cui assumono od assumessero od erroneamente accertassero, in via riduttiva e limitata, la consistenza degli edifici rurali e diruti presenti nella ex UUI n. 6b, ed in particolare UI San Sisto (nucleo storico San Sisto), di proprietà dei ricorrenti, poste immediatamente a monte della strada comunale della borgata San Sisto (ancora in classe II), oggetto della prevista attività di recupero edificatorio, nonché delle tavole riportate alla stessa scheda n. 41; - atti tutti che, per quanto di ragione, in questa sede si impugnano anche in via diretta ed autonoma; - nonché degli atti tutti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Giustizia amministrativa202300238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Previsioni del nuovo PRGC del Comune di Bardonecchia, adottate nel 2021 e nel 2022 e approvate definitivamente con deliberazione consiliare n. 2 del 5 febbraio 2025, nella parte in cui escludono il recupero e la ricostruzione dei ruderi del nucleo storico di San Sisto e non riconoscono la relativa volumetria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato dapprima le previsioni del progetto preliminare e della proposta tecnica del progetto definitivo del nuovo PRGC, contestando la riduzione della volumetria attribuita agli edifici rurali diruti di loro proprietà nel nucleo di San Sisto e deducendo travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, sproporzione, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e illegittimità derivata. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’approvazione definitiva del PRGC del 5 febbraio 2025, che ha escluso anche le residue possibilità di recupero. Hanno sostenuto che i pareri regionali e ministeriali fossero erronei e contraddittori nel ritenere non accertabile la consistenza dei ruderi, che Regione e Ministero fossero incompetenti a valutare tali profili fattuali e che le conclusioni istruttorie fossero smentite dal piano particolareggiato approvato nel 1988 e dalle successive attività comunali di rinnovo. Hanno inoltre dedotto violazione dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, della normativa urbanistica regionale e delle disposizioni del PTR e delle NTA comunali, nonché incompetenza e sviamento. È stata proposta domanda risarcitoria per la perdita delle facoltà edificatorie e per l’inerzia comunale nel vagliare le istanze di sviluppo dell’area.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti: ha escluso l’incompetenza di Regione Piemonte e Ministero della Cultura, rilevando che il territorio è soggetto a vincolo paesaggistico e che, nel procedimento di adeguamento del PRGC al PPR, gli enti partecipanti alla copianificazione possono valutare tutte le previsioni del piano, anche quelle già presenti nello strumento vigente. Ha ritenuto legittimo l’accertamento secondo cui i ruderi, privi di coperture, orizzontamenti e in gran parte dei muri perimetrali, non consentono di ricostruire con sufficiente attendibilità la consistenza planivolumetrica preesistente: l’ingombro orizzontale non basta a determinare altezza e volume. In assenza di tale prova, l’intervento non è qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, ma come nuova costruzione, incompatibile con le prescrizioni paesaggistiche applicabili; la scelta pianificatoria è quindi coerente con i fatti e con il regime di tutela, senza i vizi denunciati. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo intervenuta l’approvazione definitiva con destinazione incompatibile con nuove costruzioni; il TAR ha aggiunto che le relative censure sarebbero comunque infondate. Le domande risarcitorie sono state respinte: quella per la riduzione delle facoltà edificatorie in ragione della legittimità della scelta urbanistica; quella per l’inerzia comunale per mancata prova di iniziative idonee a sollecitare la conclusione, assenza di un obbligo di adottare atti pianificatori e mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita. Il piano particolareggiato del 1988 aveva inoltre esaurito i suoi effetti dopo dieci anni e non aveva consolidato un diritto edificatorio, tanto più in mancanza di prova certa della volumetria preesistente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004

    A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 [ovvero i beni paesaggistici], interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici

    Le prescrizioni del piano paesaggistico prevalgono sulle previsioni urbanistiche incompatibili e vincolano le scelte comunali relative alle aree tutelate.

  • art. 145 d.lgs. 42/2004

    Il successivo art. 145 dispone, inoltre, uno specifico onere di conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici.

    Gli strumenti urbanistici devono conformarsi alle previsioni del piano paesaggistico.

  • art. 46, comma 7, NTA del PPR Piemonte

    dall’approvazione del Ppr i comuni, o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, non possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti urbanistici che non siano comprensive dell’adeguamento al Ppr stesso

    Dopo l’approvazione del PPR, varianti generali e revisioni urbanistiche comunali devono comprendere l’adeguamento al piano paesaggistico.

  • art. 10, comma 10, Regolamento regionale Piemonte n. 4/R-2019

    In sede di conferenza di copianificazione e valutazione la Regione e il MiC (Segretariato e Soprintendenza) si esprimono sulla variante di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 15bis della l.r. 56/1977 e del regolamento regionale 1/R/2017, con riferimento a tutte le previsioni del Prg, incluse quelle già presenti nel piano vigente.

    Nel procedimento di adeguamento al PPR, Regione e Ministero della Cultura sono legittimati a esaminare tutte le previsioni del PRG, comprese quelle non introdotte dalla variante.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

    Il ripristino mediante ricostruzione è ristrutturazione edilizia soltanto se la consistenza preesistente può essere accertata; se mancano elementi attendibili per ricostruire anche altezza e volume, l’intervento è nuova costruzione.

  • art. 24, comma 4, lettera d), l.r. Piemonte 56/1977

    non sono ammessi di norma interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell’art. 40

    Nel quadro normativo richiamato per il nucleo storico, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono normalmente escluse, salvo casi eccezionali e motivati disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi.

  • art. 16 l. 1150/1942

    tale piano, in ogni caso, aveva esaurito i propri effetti ai sensi dell’art. 16 della L. 1150/1942, il quale ne fissa validità decennale, cosicché alcun diritto quesito all’erezione della volumetria ivi prevista poteva dirsi permanere nel patrimonio dei deducenti.

    Il piano particolareggiato ha validità decennale; una volta esauriti i suoi effetti non permane, per ciò solo, un diritto quesito a realizzare la volumetria da esso prevista.

Massime di principio

  • La ricostruzione di un edificio crollato o demolito è qualificabile come ristrutturazione edilizia soltanto quando sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la consistenza preesistente; la mera individuazione dell’ingombro a terra, senza dati attendibili su altezza e volumetria, non è sufficiente.
  • Quando i ruderi non consentono di determinare la consistenza volumetrica preesistente, la loro ricostruzione costituisce nuova costruzione e deve essere valutata secondo la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente per tale categoria d’intervento.
  • Nel procedimento di adeguamento di uno strumento urbanistico al piano paesaggistico, Regione e Ministero della Cultura possono esprimersi su tutte le previsioni del PRG, incluse quelle già presenti nel piano vigente e non introdotte dalla variante.
  • Le prescrizioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalenti sulle previsioni urbanistiche incompatibili; la pianificazione comunale deve conformarvisi.
  • Il piano particolareggiato ha validità decennale e la volumetria da esso prevista non attribuisce, dopo la cessazione dei suoi effetti e in assenza degli ulteriori presupposti, un diritto edificatorio quesito.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiDanno da provvedimento illegittimoDanno da ritardo
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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