Cassazione Penale, Sentenza n. 34529/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per vizi di diritto e di motivazione: Di Giacomo denunciava travisamento della prova e della collocazione temporale delle dichiarazioni della persona offesa, nonché l'errata conferma dell'aggravante del "metodo mafioso" e il rigetto dell'attenuante per danno di particolare tenuità; Lignano contestava l'attribuzione di un comportamento riconducibile alla "Stidda" (senza prova di appartenenza), l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Davide Nicastro e della persona offesa Vella, la qualificazione della fattispecie come consumata (anziché tentata), la sussistenza delle aggravanti e della recidiva (con riflessi sulla prescrizione) e numerose presunte contraddizioni e carenze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondati su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede (ricostruzione e valutazione di fatto). Ha confermato la valutazione motivazionale dei giudici di merito: per Di Giacomo è stata ritenuta fondata, nei due gradi, la responsabilità per l'estorsione contestata al capo 7) con riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" e, in sede di appello, assoluzione dal capo 3) (pena rideterminata a 4 mesi di reclusione e 150 euro di multa per il solo capo 7); per Lignano è stata confermata la condanna per estorsione aggravata con metodo mafioso (confermata la consumazione e l'attendibilità complessiva delle emergenze probatorie). La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e liquidato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; ha inoltre dichiarato inammissibile la istanza di liquidazione delle spese della parte civile Sanzo per irregolarità procedurali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per i fatti ritenuti provati dai giudici di merito
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato in Cassazione su valutazioni di fatto
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Attenuante per danno di particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che per l'estorsione occorra valutazione globale del pregiudizio e che tale attenuante non fosse applicabile nel caso concreto
Aggravante cd. "metodo mafioso": la Corte ha confermato che si applica anche quando non è provata l'effettiva appartenenza dell'agente a un'associazione mafiosa, purché la condotta richiami e faccia leva sulla forza intimidatrice tipica del fenomeno mafioso
la ratio della disposizione ... di contrastare in maniera più decisa ... l'atteggiamento di coloro che ... si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o intimidazione propria delle organizzazioni della specie
La Corte ha richiamato la finalità della norma per giustificare l'aggravante anche in assenza di accertata appartenenza associativa, quando la vittima percepisce la minaccia come riferibile a un potere organizzato
Richiamato nell'imputazione originaria; la Corte osserva che l'istruttoria e la imputazione devono essere lette nel loro complesso
Norma sull'estorsione; citata nel quadro delle aggravanti e delle qualificazioni contestate in dibattimento
Citati dalla difesa in relazione alla valutazione di recidiva e aggravanti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che ne chiedevano diversa lettura
Prevede la condanna alla Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti infondati: la Corte ha disposto la liquidazione di euro 3.000 a favore della Cassa per ciascun ricorrente
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina elementi di fatto o rivaluta la credibilità delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche senza prova di appartenenza a un'associazione mafiosa quando dalla condotta emerge un richiamo alla forza intimidatrice tipica di tali organizzazioni e la vittima percepisce tale evocazione
- Per l'applicazione dell'attenuante per danno di particolare tenuità nel reato di estorsione occorre una valutazione complessiva del pregiudizio subito, non è automatica quando l'importo economico sia esiguo
- Le doglianze sulla prescrizione devono tener conto del regime applicabile al tempo del fatto e dell'incidenza delle aggravanti nel calcolo del termine massimo; una retrodatazione non è automaticamente risolutiva se il termine non è comunque spirato
- In appello e in cassazione è fondamentale dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità nella motivazione; contestazioni meramente probabilistiche o richieste di diversa ponderazione delle prove sono destinate a essere rigettate
- Le parti civili che chiedono liquidazioni di spese devono rispettare le scadenze e le modalità procedurali previste (es. partecipazione all'udienza o termini per la trasmissione telematica), altrimenti la domanda può essere dichiarata inammissibile
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