Cassazione Civile, Ordinanza n. 37549/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia di un affidamento bancario concesso a una società ha agito per ottenere: la declaratoria di nullità della fideiussione stipulata per un importo massimo di Euro 200.000,00; l’accertamento dell’illegittimità della revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale, disposta dalla banca con intimazione del 30 novembre 2012; l’accertamento dell’inesistenza di debiti della società verso la banca, oltre al risarcimento del danno. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo valida la fideiussione, provato il credito dalla documentazione bancaria e non contrario a buona fede il recesso della banca. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1938 c.c. e della l. n. 154/1992, sostenendo che la garanzia non coprisse un vero e proprio importo massimo o che il rapporto garantito non fosse mai stato attuato; 2) violazione dell’art. 119 TUB, lamentando il mancato effetto dell’istanza di esibizione documentale formulata in giudizio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova ponendolo sul fideiussore in un’azione di accertamento negativo; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la banca avesse agito in mala fede concedendo e mantenendo il credito facendo affidamento solo sul patrimonio del garante e che ciò determinasse liberazione ex art. 1956 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo perché censurava in modo non consentito l’apprezzamento di merito circa l’esistenza del limite massimo garantito e perché privo di specificità e in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; il secondo perché non attaccava la reale ratio decidendi, cioè la genericità e natura esplorativa dell’istanza di esibizione a fronte di documentazione già in atti, e perché mirava a ottenere un principio di diritto non controverso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, una volta provata documentalmente dalla banca l’esistenza del credito, gravava sul fideiussore l’onere di provare il fatto impeditivo, ossia la non riferibilità dello scoperto alla garanzia o l’invalidità dei patti che lo giustificavano. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., oltre che perché non coerente con i fatti allegati, essendo la fideiussione stata prestata proprio sul presupposto del credito da concedere alla debitrice principale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
importo massimo garantito
La fideiussione per obbligazioni future è valida se contiene la previsione di un importo massimo garantito; la Corte ha qualificato tale elemento come accertamento di fatto del giudice di merito non utilmente aggredibile in cassazione nei termini prospettati.
Richiamata nel motivo di ricorso insieme all’art. 1938 c.c., ma la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendola inammissibile.
Il diritto del cliente alla documentazione bancaria può essere esercitato anche in giudizio, ma la relativa istanza non può essere generica o meramente esplorativa se la documentazione rilevante è già in atti.
L’istanza di esibizione documentale può fungere da veicolo processuale dell’istanza di acquisizione della documentazione bancaria, ma deve avere un contenuto specifico e non esplorativo.
Una volta provato dalla banca il credito mediante documentazione, spetta al fideiussore provare il fatto impeditivo, quale la non riferibilità del debito alla garanzia o l’invalidità dei patti su cui il credito si fonda.
Il ricorso è stato respinto perché la censura di violazione della correttezza non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettava di specificità.
La buona fede nell’esecuzione del rapporto non è stata ritenuta violata nei termini prospettati dal ricorrente, che contestava in realtà la concessione del credito e non il recesso in sé.
La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al terzo in presenza di grave peggioramento patrimoniale richiede che il fatto costitutivo sia dedotto e provato; nel caso esaminato la censura è stata reputata inammissibile e comunque non coerente con gli allegati del ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti e la sede processuale dei fatti o documenti su cui si fonda, specie quando si deducono circostanze non valutate nei gradi di merito.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La fideiussione per obbligazioni future è compatibile con l’art. 1938 c.c. quando dal testo contrattuale emerga un importo massimo garantito; in cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sull’interpretazione del contratto in una deduzione di violazione di legge.
- Nel giudizio di accertamento negativo del debito, una volta che il creditore abbia provato documentalmente il proprio credito, il debitore o fideiussore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati a propria difesa.
- L’istanza di esibizione o di acquisizione documentale non può essere generica o esplorativa: se la documentazione rilevante è già parzialmente in atti, la parte deve indicare con precisione quali documenti manchino e perché siano decisivi.
- La denuncia di violazione dell’art. 1956 c.c. richiede una specifica allegazione del fatto costitutivo, cioè la concessione di nuovo credito al terzo in presenza di consapevolezza della sua grave incapienza patrimoniale; non basta contestare in astratto la condotta della banca o il successivo recesso dagli affidamenti.
- In cassazione è indispensabile la specificità del motivo e l’indicazione puntuale, ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
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