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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37549/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia di un affidamento bancario concesso a una società ha agito per ottenere: la declaratoria di nullità della fideiussione stipulata per un importo massimo di Euro 200.000,00; l’accertamento dell’illegittimità della revoca degli affidamenti concessi alla debitrice principale, disposta dalla banca con intimazione del 30 novembre 2012; l’accertamento dell’inesistenza di debiti della società verso la banca, oltre al risarcimento del danno. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo valida la fideiussione, provato il credito dalla documentazione bancaria e non contrario a buona fede il recesso della banca. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1938 c.c. e della l. n. 154/1992, sostenendo che la garanzia non coprisse un vero e proprio importo massimo o che il rapporto garantito non fosse mai stato attuato; 2) violazione dell’art. 119 TUB, lamentando il mancato effetto dell’istanza di esibizione documentale formulata in giudizio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova ponendolo sul fideiussore in un’azione di accertamento negativo; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che la banca avesse agito in mala fede concedendo e mantenendo il credito facendo affidamento solo sul patrimonio del garante e che ciò determinasse liberazione ex art. 1956 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo perché censurava in modo non consentito l’apprezzamento di merito circa l’esistenza del limite massimo garantito e perché privo di specificità e in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; il secondo perché non attaccava la reale ratio decidendi, cioè la genericità e natura esplorativa dell’istanza di esibizione a fronte di documentazione già in atti, e perché mirava a ottenere un principio di diritto non controverso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché, una volta provata documentalmente dalla banca l’esistenza del credito, gravava sul fideiussore l’onere di provare il fatto impeditivo, ossia la non riferibilità dello scoperto alla garanzia o l’invalidità dei patti che lo giustificavano. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., oltre che perché non coerente con i fatti allegati, essendo la fideiussione stata prestata proprio sul presupposto del credito da concedere alla debitrice principale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    importo massimo garantito

    La fideiussione per obbligazioni future è valida se contiene la previsione di un importo massimo garantito; la Corte ha qualificato tale elemento come accertamento di fatto del giudice di merito non utilmente aggredibile in cassazione nei termini prospettati.

  • L. n. 154 del 1992

    Richiamata nel motivo di ricorso insieme all’art. 1938 c.c., ma la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendola inammissibile.

  • art. 119 T.U.B.

    Il diritto del cliente alla documentazione bancaria può essere esercitato anche in giudizio, ma la relativa istanza non può essere generica o meramente esplorativa se la documentazione rilevante è già in atti.

  • art. 210 c.p.c.

    L’istanza di esibizione documentale può fungere da veicolo processuale dell’istanza di acquisizione della documentazione bancaria, ma deve avere un contenuto specifico e non esplorativo.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta provato dalla banca il credito mediante documentazione, spetta al fideiussore provare il fatto impeditivo, quale la non riferibilità del debito alla garanzia o l’invalidità dei patti su cui il credito si fonda.

  • art. 1175 c.c.

    Il ricorso è stato respinto perché la censura di violazione della correttezza non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettava di specificità.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell’esecuzione del rapporto non è stata ritenuta violata nei termini prospettati dal ricorrente, che contestava in realtà la concessione del credito e non il recesso in sé.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al terzo in presenza di grave peggioramento patrimoniale richiede che il fatto costitutivo sia dedotto e provato; nel caso esaminato la censura è stata reputata inammissibile e comunque non coerente con gli allegati del ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti e la sede processuale dei fatti o documenti su cui si fonda, specie quando si deducono circostanze non valutate nei gradi di merito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La fideiussione per obbligazioni future è compatibile con l’art. 1938 c.c. quando dal testo contrattuale emerga un importo massimo garantito; in cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sull’interpretazione del contratto in una deduzione di violazione di legge.
  • Nel giudizio di accertamento negativo del debito, una volta che il creditore abbia provato documentalmente il proprio credito, il debitore o fideiussore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi allegati a propria difesa.
  • L’istanza di esibizione o di acquisizione documentale non può essere generica o esplorativa: se la documentazione rilevante è già parzialmente in atti, la parte deve indicare con precisione quali documenti manchino e perché siano decisivi.
  • La denuncia di violazione dell’art. 1956 c.c. richiede una specifica allegazione del fatto costitutivo, cioè la concessione di nuovo credito al terzo in presenza di consapevolezza della sua grave incapienza patrimoniale; non basta contestare in astratto la condotta della banca o il successivo recesso dagli affidamenti.
  • In cassazione è indispensabile la specificità del motivo e l’indicazione puntuale, ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMoraInadempimentoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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