Cassazione Penale, Sentenza n. 16001/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 16/09/2021 contestando: 1) l'erronea applicazione e inosservanza dell'art. 157 c.p. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il reato di appropriazione indebita si era perfezionato il 21/01/2014 e che il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 21/07/2021; 2) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della loro responsabilità penale, deducendo che le fotografie e le deposizioni dimostrerebbero l'assenza di sottrazione dei beni e che gli oggetti posti in vendita su Facebook sarebbero attrezzature da bar e non il mobilio reclamato dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla prescrizione: tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 (periodo 9/3/2020-11/5/2020 pari a 64 giorni), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 24/09/2021, cioè dopo la pronuncia di appello del 16/09/2021. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo delle doglianze di merito già decise in appello, non consentite in Cassazione che non può rivedere la valutazione di fatto; ha confermato che la valutazione probatoria (dichiarazioni della persona offesa, esiti della perquisizione, annuncio Facebook) era coerente e priva di manifesta illogicità. Per l'inammissibilità condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché ha valutato la decorrenza della prescrizione tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)
La disposizione ha determinato la sospensione 'assoluta' dei termini processuali nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 (64 giorni), interrompendo anche il decorso della prescrizione e quindi posticipando la scadenza del termine di prescrizione contestato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione: è esclusa la rinnovata valutazione degli elementi di fatto, della rilevanza e attendibilità delle prove; il ricorso deve evidenziare vizi giuridici specifici e motivati
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Una doglianza sulla prescrizione deve calcolare il termine tenendo conto di tutte le cause di sospensione previste dalla legge (es. sospensione per emergenza COVID) e va supportata dall'accesso agli atti e da un calcolo puntuale: se la sospensione sposta la scadenza dopo la sentenza impugnata, l'eccezione di prescrizione può risultare infondata
- In Cassazione non è consentita una rilettura dei fatti o una rinnovata valutazione della prova: i motivi devono prospettare vizi di diritto ben specifici e non limitarsi a riprodurre o reiterare i motivi di merito già trattati in appello
- La mera contrapposizione di elementi probatori (fotografie, depositi, annunci sui social) non basta se non spiegata in termini di errore giuridico nella valutazione probatoria: va dimostrato un vizio di motivazione specifico, non soltanto proposta una diversa lettura dei fatti
- La presenza di elementi probatori concordanti (dichiarazioni della persona offesa, esiti di perquisizioni, annunci sui social network) può essere ritenuta sufficiente a fondare una condanna per appropriazione indebita, anche se non tutti i beni sottratti sono rinvenuti; il rinvenimento anche di un bene sottratto nell'abitazione degli imputati è considerato prova rilevante
- Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche a una somma a favore della cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di impugnare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15797/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15799/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →