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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16001/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 16/09/2021 contestando: 1) l'erronea applicazione e inosservanza dell'art. 157 c.p. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il reato di appropriazione indebita si era perfezionato il 21/01/2014 e che il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 21/07/2021; 2) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della loro responsabilità penale, deducendo che le fotografie e le deposizioni dimostrerebbero l'assenza di sottrazione dei beni e che gli oggetti posti in vendita su Facebook sarebbero attrezzature da bar e non il mobilio reclamato dalla persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla prescrizione: tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 (periodo 9/3/2020-11/5/2020 pari a 64 giorni), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 24/09/2021, cioè dopo la pronuncia di appello del 16/09/2021. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo delle doglianze di merito già decise in appello, non consentite in Cassazione che non può rivedere la valutazione di fatto; ha confermato che la valutazione probatoria (dichiarazioni della persona offesa, esiti della perquisizione, annuncio Facebook) era coerente e priva di manifesta illogicità. Per l'inammissibilità condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché ha valutato la decorrenza della prescrizione tenendo conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

    La disposizione ha determinato la sospensione 'assoluta' dei termini processuali nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 (64 giorni), interrompendo anche il decorso della prescrizione e quindi posticipando la scadenza del termine di prescrizione contestato

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione: è esclusa la rinnovata valutazione degli elementi di fatto, della rilevanza e attendibilità delle prove; il ricorso deve evidenziare vizi giuridici specifici e motivati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Una doglianza sulla prescrizione deve calcolare il termine tenendo conto di tutte le cause di sospensione previste dalla legge (es. sospensione per emergenza COVID) e va supportata dall'accesso agli atti e da un calcolo puntuale: se la sospensione sposta la scadenza dopo la sentenza impugnata, l'eccezione di prescrizione può risultare infondata
  • In Cassazione non è consentita una rilettura dei fatti o una rinnovata valutazione della prova: i motivi devono prospettare vizi di diritto ben specifici e non limitarsi a riprodurre o reiterare i motivi di merito già trattati in appello
  • La mera contrapposizione di elementi probatori (fotografie, depositi, annunci sui social) non basta se non spiegata in termini di errore giuridico nella valutazione probatoria: va dimostrato un vizio di motivazione specifico, non soltanto proposta una diversa lettura dei fatti
  • La presenza di elementi probatori concordanti (dichiarazioni della persona offesa, esiti di perquisizioni, annunci sui social network) può essere ritenuta sufficiente a fondare una condanna per appropriazione indebita, anche se non tutti i beni sottratti sono rinvenuti; il rinvenimento anche di un bene sottratto nell'abitazione degli imputati è considerato prova rilevante
  • Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, anche a una somma a favore della cassa delle ammende: valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di impugnare

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