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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24911/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro una decisione della CTR della Liguria, aveva deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2003. Nelle more del giudizio di revocazione, il ricorrente ha poi depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione perché intenzionato ad aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, con notifica della rinuncia alla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, osservando che esse sarebbero poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, ma l'Agenzia delle entrate era rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma posta a fondamento del ricorso per revocazione contro la precedente ordinanza di cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, depositata nelle more e notificata alla controparte, ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di valida rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022

    Richiamata come base della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti cui il ricorrente intendeva aderire.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia.
  • Quando la controparte resta intimata e il giudizio viene definito per rinuncia del ricorrente, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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