Cassazione Civile, Ordinanza n. 32792/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a saldo di alcune forniture. La parte ingiunta proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, il difetto di rappresentanza e legittimazione del procuratore che aveva firmato il mandato per ottenere il decreto, l'incompetenza territoriale, l'inesistenza del credito e l'insufficienza delle fatture a provarlo. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale, che confermava il decreto e condannava l'opponente anche ex art. 96 c.p.c. In appello la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente articolava sei motivi: riproponeva la censura sulla procura del creditore; contestava la titolarità del credito in capo alla società opposta; ribadiva l'eccezione di incompetenza territoriale; censurava la condanna per lite temeraria; e insisteva sulla pretesa mancanza di prova del credito e sull'inidoneità probatoria delle fatture.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, quanto alla procura, nel giudizio di opposizione la società creditrice aveva prodotto una nuova procura valida; quanto alla titolarità del credito, la questione andava valutata tenendo conto anche della fusione societaria intervenuta nel corso del giudizio; quanto alla competenza territoriale, l'obbligazione pecuniaria era esigibile presso il domicilio del creditore; quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., la valutazione del giudice di merito sull'opposizione meramente dilatoria era insindacabile; quanto ai restanti motivi, si trattava di censure di merito non scrutinabili in cassazione. Nulla è stato disposto per le spese, per mancata difesa dell'intimata nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore
condannando la opponente alle spese ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
la condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta sorretta dalla valutazione di merito di opposizione meramente dilatoria e dunque non sindacabile in cassazione
combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
richiamato per la competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro
il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione
nelle obbligazioni pecuniarie determinate il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore ai fini della competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
accertati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato solo implicitamente nel discorso sulla prova del credito, ma senza una specifica statuizione autonoma
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione: il giudice deve decidere alla luce della situazione esistente al momento della decisione e può valorizzare anche fatti sopravvenuti o elementi acquisiti nel corso del giudizio, non limitandosi alla fase monitoria.
- L'eventuale mancanza o invalidità della procura alle liti nella fase monitoria può essere sanata o superata se l'opposto, nel giudizio di opposizione, si costituisce con una nuova valida procura per la fase a cognizione piena.
- La titolarità attiva del credito azionato costituisce elemento costitutivo della domanda e va accertata dal giudice nel merito considerando l'intero materiale probatorio acquisito fino alla decisione, inclusi eventi societari sopravvenuti come fusioni.
- Nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata, ai fini della competenza territoriale opera il forum destinatae solutionis: l'obbligazione pecuniaria si considera esigibile presso il domicilio del creditore.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione logicamente coerente.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere sorretta dalla qualificazione dell'opposizione come meramente dilatoria e abusiva; tale valutazione fattuale, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
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