Cassazione Civile, Ordinanza n. 21482/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, relativa a tasse automobilistiche dovute a una Regione per gli anni 2005 e 2006, fondata su una sottesa cartella di pagamento. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto limitatamente a quella cartella per prescrizione del credito, ma il giudice tributario aveva compensato integralmente le spese. In appello il contribuente aveva contestato proprio la compensazione delle spese, sostenendo che la domanda era stata accolta integralmente e che non ricorrevano i presupposti per la compensazione. Dopo il rigetto dell'appello, aveva proposto revocazione, deducendo che il giudice d'appello avesse posto a base della decisione un fatto inesistente, cioè la sua parziale soccombenza in primo grado, integrando errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., e aveva poi impugnato per cassazione la sentenza che aveva respinto la revocazione. I motivi del ricorso per cassazione riproponevano: 1) l'erronea applicazione dell'art. 395 c.p.c., perché il giudice di revocazione avrebbe escluso a torto che l'errore fosse riferibile alla sentenza d'appello; 2) la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per il mancato riconoscimento delle spese in assenza dei presupposti di compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché non sussiste errore revocatorio della sentenza di legittimità: il vizio denunciato riguardava in realtà la valutazione compiuta nei giudizi di merito e non un errore autonomo, percettivo, interno all'ordinanza della Cassazione. Ha inoltre precisato che l'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso, mentre qui la questione della compensazione delle spese costituiva il punto controverso deciso nel merito. Conseguentemente, il secondo motivo è stato assorbito e l'intero ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha tuttavia compensato integralmente le spese, valorizzando le peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come base normativa dell'intimazione di pagamento impugnata
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
l'errore revocatorio è confinato alla svista percettiva su fatti non controversi e, per la Cassazione, deve essere autonomo e riferito agli atti interni del giudizio di legittimità
art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
norma sulla compensazione delle spese nel processo tributario, invocata dal ricorrente ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione
la revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione è ammessa solo per errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità
Massime di principio
- L'errore revocatorio esperibile contro sentenze o ordinanze della Corte di cassazione deve essere un errore di percezione relativo ad atti interni al giudizio di legittimità, cioè una svista immediatamente riscontrabile nel confronto tra decisione e atti, e non un errore che riguardi il merito deciso nei gradi precedenti.
- Non integra errore di fatto revocatorio l'omesso esame o la mancata valutazione di motivi di appello o di ricorso quando la questione sia stata comunque decisa come capo controverso: in tal caso si è di fronte, al più, a un errore di giudizio o a un vizio motivazionale/procedurale.
- Ai fini della revocazione, il fatto asseritamente erroneamente percepito deve essere pacifico e non controverso; se la questione è oggetto del thema decidendum, la censura non è revocatoria.
- L'errore revocatorio deve essere autonomo e incidere direttamente sulla decisione della Corte di cassazione, non potendo essere dedotto come mera propagazione di un errore asseritamente compiuto dai giudici di merito.
- Quando il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del presupposto revocatorio, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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