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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34960/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposta di registro suppletiva, riqualificando come cessione d'azienda un atto formalmente qualificato come cessione dell'intero capitale sociale di una società veicolo operativa nel settore manutenzione/riparazione di materiale ferroviario. Secondo l'Agenzia, la sequenza di atti societari e il conferimento del deposito/officina avrebbero realizzato, nella sostanza, il trasferimento di un ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%. La società ha contestato la pretesa fiscale e in primo grado ha ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio ha insistito sulla riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986. La CTR ha però dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 49 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e che l'onere di specificità era assolto dalla riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell'avviso e già esaminate in primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, lamentando che la CTR avrebbe mal compreso la fattispecie, trascurando la complessiva operazione negoziale e la sostanza del trasferimento del ramo d'azienda. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo in subordine giudicato interno e violazione delle garanzie procedimentali connesse all'art. 37-bis d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione può essere specifico anche se si limita a riproporre le ragioni già esposte nell'avviso e nel giudizio di primo grado, poiché l'impugnazione tributaria ha carattere devolutivo pieno e non richiede motivi nuovi. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto contro argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam dalla CTR dopo la declaratoria di inammissibilità, dunque prive di efficacia decisoria e di interesse all'impugnazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    La Corte non decide il merito della riqualificazione, ma ricostruisce il contesto in cui l'Ufficio invoca la norma per sostenere che, ai fini dell'imposta di registro, occorre guardare alla sostanza dell'operazione e al collegamento tra più atti.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata insieme all'art. 53 per censurare l'erronea applicazione, da parte del giudice d'appello, dei principi dell'appello civile alla impugnazione tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    "motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello è devolutivo pieno; l'onere di specificità può risultare assolto anche dalla mera riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell'atto impositivo annullato in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro processuale dei vizi denunciati nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella sostanza per denunciare la violazione di legge, anche se il motivo era rubricato diversamente.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere la formazione del giudicato interno su una statuizione non impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione rispetto a questioni non devolute al giudice d'appello.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel ricorso incidentale quale base delle garanzie procedimentali asseritamente violate; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel descrivere il rischio di lesione del diritto di difesa qualora si pretendesse di impugnare argomentazioni di merito rese solo ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione finanziaria soddisfa il requisito di specificità anche quando si limiti a riproporre le ragioni già esposte nell'avviso di accertamento o di liquidazione e già difese in primo grado, poiché il giudizio di secondo grado ha carattere devolutivo pieno ed è diretto al riesame della causa nel merito.
  • Non può dichiararsi inammissibile l'appello tributario per difetto di specificità se dall'atto emergono chiaramente le critiche alla decisione di primo grado e la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo.
  • Le argomentazioni di merito svolte dal giudice dopo una declaratoria di inammissibilità sono meri obiter dicta e non possono essere oggetto di impugnazione autonoma, mancando interesse a censurarle.
  • Quando il giudice di appello definisce il processo in rito, le ulteriori considerazioni sul merito non hanno efficacia decisoria e non incidono sul dispositivo, sicché l'impugnazione deve concentrarsi solo sulla statuizione pregiudiziale.
  • In sede di legittimità è ammissibile la riqualificazione del motivo di ricorso se il vizio effettivamente dedotto è chiaramente individuabile dal contenuto complessivo della censura, a prescindere dall'erronea intestazione formale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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