Sentenza del 08/07/2020 n. 14279 - Corte di Cassazione
IMU - Agevolazioni - Immobile di interesse storico-artistico e dichiarato inagibile o inabitabile - Cumulabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU (IUC/ICI 2013) per non aver cumulato due riduzioni della base imponibile: la riduzione del 50% prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico e la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, con conseguente maggior pretesa comunale di euro 6.656,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la cumulabilità. Ha ritenuto fondati sia il vizio di prospettata mancata considerazione del giudicato esterno (pregresso accertamento favorevole rilevante tra le stesse parti) sia il motivo di diritto: le due agevolazioni hanno finalità differenti e pertanto sono cumulabili. La Corte ha enunciato il principio di diritto che la base imponibile può essere ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% per i fabbricati inagibili/inabitabili (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%). Spese compensate.
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. a) e b)
"La base imponibile dell'imposta municipale propria ... La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ...; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ..."
Le due riduzioni sono applicabili cumulativamente perché perseguono finalità diverse (tutela/conservazione dei beni vincolati vs. compensazione per l'impossibilità di utilizzo per cause estranee al proprietario) e la legge non esprime divieto di cumulo.
Norma richiamata per la determinazione del valore dell'immobile, ossia la base imponibile sulla quale si applicano le riduzioni previste dall'art. 13 del d.l. 201/2011.
Individua i fabbricati di interesse storico o artistico cui si applica la riduzione del 50% prevista dalla norma IMU.
Costituzione, art. 3 e art. 53
Richiamate nella motivazione per sostenere che non è corretto trattare allo stesso modo situazioni diverse (art. 3) e che il prelievo deve rispettare la capacità contributiva (art. 53): ciò giustifica trattamenti differenziati se fondati su finalità diverse.
legge 28/12/1995, n. 549, art. 3, comma 91
Citata come esempio di norma che espressamente vieta il cumulo di agevolazioni: la Corte ne trae argomento per affermare che quando il legislatore vuole impedire il cumulo lo dice esplicitamente; in assenza di espresso divieto, il cumulo può essere riconosciuto se le finalità sono distinte.
Massime di principio
- Due agevolazioni fiscali possono essere cumulate quando perseguono finalità diverse e il legislatore non ha espressamente previsto il divieto di cumulo.
- La verifica della cumulabilità richiede valutazione delle finalità (ratio) delle agevolazioni più che la sola somiglianza formale delle norme.
- Nel calcolo pratico, le riduzioni sulla base imponibile si applicano in modo successivo: una riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione del 50% comportano una base residua al 25% del valore iniziale (equivalente alla riduzione combinata).
- Per usufruire della riduzione per inagibilità/inabitabilità è necessario l'accertamento tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; conservare documentazione e perizia è essenziale in caso di contenzioso.
- Se tra le stesse parti esiste un precedente giudicato favorevole su punto identico e decisivo, esso può precludere il riesame della questione in giudizi successivi (effetto del giudicato esterno sulle annualità ripetitive).
- Comuni e uffici devono motivare adeguatamente gli avvisi di rettifica; la mancanza di motivazione può essere contestata e valutata in sede giudiziaria.
- Verificare sempre la presenza di eventuali norme o clausole che escludono esplicitamente il cumulo di agevolazioni nella specifica materia o periodo d'imposta prima di assumere che il cumulo sia sempre consentito.
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