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Sentenza

Sentenza del 08/07/2020 n. 68 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 per plusvalenza derivante dalla vendita infraquinquennale di un immobile (art. 67/1 lett. b) DPR 917/1986), con richiesta di maggior IRPEF di euro 26.943,00, addizionale di euro 717,00 e sanzione pecuniaria di euro 27.660,00. Il contribuente ha dedotto che il contratto d'acquisto (24.4.2009) fosse simulato in favore della societa' immobiliare (di cui la moglie era accomandataria) e che, quindi, la plusvalenza fosse riconducibile alla societa' e non a lui; ha altresì contestato l'applicabilità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado: la simulazione, anche se prospettata, non è opponibile all'Amministrazione finanziaria (terzo) ai sensi dell'art. 1415 c.c., per cui il soggetto formalmente titolare del bene è tassato sulla plusvalenza realizzata con la successiva vendita. Le sanzioni sono state ritenute applicabili: la partecipazione volontaria ad un atto simulato integra la coscienza e la volontà richieste e determina responsabilità sanzionatoria. Condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio (nel grado di appello liquidate in euro 5.884,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 art. 67/I lett. b)

    Definisce la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili entro il quinquennio; applicata per ritenere imponibile la plusvalenza realizzata dalla cessione dell'immobile nel 2010.

  • Codice Civile art. 1415

    citato nel testo (anche co. II)

    La simulazione non è opponibile ai terzi estranei all'accordo simulatorio, tra cui l'Amministrazione finanziaria; il terzo può tuttavia far valere la simulazione quando sia pregiudicato, ma ciò costituisce una facoltà.

  • Codice Civile art. 1414

    citato nel testo dall'appellante

    Norma invocata per qualificare l'atto come simulato; però i giudici hanno ritenuto irrilevante tale simulazione rispetto all'Erario per i motivi esposti con riferimento all'art. 1415 c.c.

  • Codice Civile art. 1417

    Sottolinea che la prova dell'accordo simulatorio richiede per lo più atto scritto o controdichiarazione di data certa; nel caso non è stata prodotta prova idonea a rendere la simulazione efficace verso l'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 472/1997 art. 5

    richiamato dall'appellante e dalla difesa dell'Ufficio

    Norma richiamata in tema di responsabilità soggettiva per sanzioni tributarie; il giudice ha ritenuto che la coscienza e volontà nella partecipazione all'atto simulato soddisfano l'elemento soggettivo richiesto (colpa/dolo) per l'applicazione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 15 comma II-sexies e D.M. 55/2014

    Applicati per la liquidazione delle spese di giudizio nel grado di appello e per la riduzione percentuale prevista dalla norma.

Massime di principio

  • La simulazione di un contratto fra privati, se non resa efficace nei confronti dei terzi (per esempio mediante sentenza dichiarativa o atto scritto con data certa trascritto/presidiato), non è opponibile all'Amministrazione finanziaria: l'Erario può tassare la plusvalenza sulla base della titolarità formale del bene.
  • Per contestare l'imposizione tributaria in presenza di un negozio simulato il contribuente deve fornire prova idonea della simulazione opponibile ai terzi (es. controdichiarazione di data certa, trascrizione della pendenza di un'azione per la simulazione o sentenza dichiarativa). Mere allegazioni non bastano.
  • La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile entro cinque anni dall'acquisto è tassabile a carico del soggetto formalmente venditore; l'asseverazione che il vero beneficiario sia diverso va dimostrata in modo efficace rispetto ai terzi.
  • La partecipazione consapevole a un atto simulato per sottrarre il bene alla garanzia dei creditori integra, di norma, l'elemento soggettivo per l'applicazione delle sanzioni tributarie: la finalità dichiarata (es. tutela patrimoniale) non esclude automaticamente responsabilità fiscale.
  • Per minimizzare rischi: documentare sempre motivazioni economiche genuine, dichiarare correttamente i prezzi di acquisto e vendita, e, se si intende far valere la simulazione verso terzi (compreso l'Erario), promuovere tempestivamente l'azione giudiziale e la trascrizione della pendenza o ottenere una sentenza favorevole.
  • In caso di contestazione sanzionatoria, la difesa può tentare di dimostrare l'assenza di dolo fiscale specifico e la buona fede; tuttavia la giurisprudenza amministrativa valuta rilevante la consapevolezza e volontà nell'atto simulato come elemento sufficiente a fondare la responsabilità.

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