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Sentenza

Sentenza del 08/07/2020 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IVA - Credito d'imposta - Costruzione realizzata su terreno in comodato - Mancanza di autonoma funzione dell'investimento - Natura di bene ammortizzabile - Riconoscibilità - Non sussiste - Istanza di rimborso - Non ammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso IVA relativo a un credito d'imposta ex art. 8 Legge 388/2000 per un investimento consistente nella costruzione di un fabbricato adibito a deposito/distribuzione realizzato su terreno concesso in comodato. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che l'investimento è stato effettuato su terreno non di proprietà e che la costruzione, essendo stabile e non amovibile, non integra un bene fiscalmente ammortizzabile (ma costi incrementativi ascrivibili alle "altre immobilizzazioni immateriali" e quindi soggetti a diverso trattamento ex art. 19 DPR 633/72). In primo grado la CTP aveva dato ragione alla società ritenendo irrilevante la proprietà dell'area; la CTR, in sede di appello, ha ritenuto invece decisivo il requisito dell'autonomia funzionale del bene rispetto al bene del terzo, applicando il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale per i beni realizzati su aree non di proprietà occorre che il bene abbia propria individualità e sia rimovibile o utilizzabile separatamente al termine del rapporto (per es. Cass. n. 17828/2016).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la costruzione realizzata sul terreno in comodato sia un bene non dotato di autonomia funzionale (stabile fissazione al suolo, non amovibile) e pertanto non qualificabile come bene ammortizzabile ai fini del rimborso IVA ex art. 8 Legge 388/2000. Di conseguenza il diniego al rimborso è stato ritenuto legittimo. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • Legge 388/2000 art. 8

    Riconosce un credito d'imposta per taluni nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; il beneficio è utilizzabile se l'investimento riguarda beni ammortizzabili secondo la normativa fiscale.

  • D.P.R. n. 633/1972 art. 30 comma 3 lett. c)

    art. 30, comma 3, lett. c)

    Consente il rimborso limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili: pertanto occorre che l'investimento sia qualificabile come bene ammortizzabile per poter ottenere il rimborso.

  • D.P.R. n. 633/1972 art. 19

    Richiamato dall'Ufficio quale regime alternativo per costi incrementativi: spese non riconosciute come beni ammortizzabili potrebbero avere trattamento diverso (detrazione secondo le regole ordinarie).

  • D.P.R. n. 917/1986 artt. 67 e 68

    Riferiti quali norme che definiscono i nuovi investimenti agevolabili ai fini dell'art. 8 L. 388/2000; la qualificazione fiscale degli investimenti segue i criteri di tali disposizioni.

  • Giurisprudenza: Cass. Sent. n. 17828/2016

    Principio consolidato secondo cui, per investimenti su immobili non di proprietà (locazione/commodato), il requisito per l'accesso all'agevolazione è l'autonomia funzionale del bene: il bene deve avere propria individualità, essere rimovibile e utilizzabile separatamente al termine del rapporto.

  • D.lgs. n. 546/1992 art. 15

    Norma richiamata per la condanna alle spese di lite in favore della parte soccombente.

  • D.M. 55/2014

    Richiami per i criteri di liquidazione delle spese di giudizio (riduzioni e parametri applicabili).

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta ex art. 8 L.388/2000 relativo a investimenti su immobili non di proprietà (locazione, comodato) è necessario che l'investimento riguardi beni fiscalmente ammortizzabili dotati di autonomia funzionale rispetto al bene del terzo.
  • Le costruzioni stabili e fissate al suolo realizzate su terreno di terzi (comodato/locazione) di norma non sono considerate beni ammortizzabili per il locatario/comodatario quando manchi la possibilità di rimozione o di utilizzo separato al termine del rapporto: tali investimenti non accedono al rimborso IVA previsto dall'art. 8.
  • Beni e componenti amovibili, impianti e macchinari con propria individualità e rimuovibili possono invece soddisfare il requisito di autonomia funzionale e rendere possibile il riconoscimento del beneficio, purché adeguatamente documentati.
  • Chi intende tutelare l'accesso alle agevolazioni dovrebbe prevedere nella negoziazione contrattuale clausole che assicurino la disponibilità/trasferibilità degli investimenti (ad es. contratto di lungo termine, autorizzazione alla rimozione, clausole di attribuzione della proprietà), nonché documentare tecnicamente la rimovibilità e l'autonomia funzionale.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'investimento è opportuno verificare alternative fiscali (es. deduzione secondo art. 19 DPR 633/72) e valutare il rischio di contenzioso prima di chiedere il rimborso.

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