Sentenza del 08/07/2020 n. 14272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego del Comune al rimborso della T.A.R.S.U. versata per gli anni 2007-2012. La contribuente sosteneva che: a) la T.A.R.S.U. era stata abolita dalla vigenza della T.A.R.I. a decorrere dal 2010; b) le tariffe comunali applicate alla porzione adibita ad albergo del villaggio turistico erano significativamente superiori a quelle per le case di abitazione, nonostante una sostanziale equivalenza nella capacita' di produzione di rifiuti (equiparabilita' tra mini-alloggi/poche stanze di albergo e normali abitazioni); c) chiedeva il rimborso in via principale di Euro 130.369,57 se fosse stata ritenuta l'abrogazione della T.A.R.S.U. dal 2010, e in via subordinata Euro 92.214,33 se fosse stata ritenuta la vigenza della T.A.R.S.U. fino al 2012. In primo grado il ricorso era stato rigettato; la Commissione Regionale di appello aveva accolto l'appello disapplicando le deliberazioni comunali e riconoscendo l'equiparabilita'. Il Comune ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha accolto il quarto motivo di cassazione (per avere la Corte d'appello disapplicato il regolamento comunale senza riscontrare un preciso vizio di legittimita'), rigettato gli altri motivi e cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Decidendo nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., la Corte ha ritenuto legittima la differenziazione tariffaria tra immobili ad uso alberghiero e abitativo e ha dichiarato che la qualificazione delle unita' del villaggio turistico non puo' essere assimilata alle abitazioni private in ragione della diversa vocazione alla ricezione di ospiti e della diversa intensita' della produzione di rifiuti. Pertanto il ricorso originario della contribuente e' stato respinto. Sono compensate le spese dei gradi di merito; la contribuente e' condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' a favore del Comune, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 per compensi oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 21
art. 21, comma 2 (termine di 90 giorni per il silenzio-assenso sul rimborso)
Il ricorso per rimborso puo' essere proposto solo contro un diniego espresso o implicito (decorso del termine di 90 giorni). L'adempimento dell'obbligazione non impedisce la richiesta di rimborso per pagamenti indebiti o eccedenti.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 57
In sede di gravame non sono ammesse nuove eccezioni non dedotte in primo grado; tuttavia integrazioni o specificazioni di ragioni gia' addotte non costituiscono ius novorum e sono ammissibili come chiarimenti della causa petendi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 68
Attribuisce ai Comuni ampia discrezionalita' nella potestà regolamentare in materia di T.A.R.S.U.; la Corte riconosce la legittimita' della classificazione e della differenziazione tariffaria salvo prova di specifici vizi di legittimita' (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, articoli 65 e 69
art. 65; art. 69, comma 2
Art.65: la delibera comunale di determinazione della tariffa non necessita di motivazione formale come atto generale; Art.69 c.2: i rapporti tra tariffe devono essere valutati in relazione ai costi del servizio per le categorie, non come mera comparazione fra tariffe applicate alle singole categorie.
Codice di procedura civile, articolo 384 c.p.c.
Permette alla Corte di Cassazione, dopo aver cassato la decisione impugnata, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione denunciati dal Comune (violazione di legge e vizi nella motivazione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla disapplicazione ingiustificata del regolamento comunale.
Massime di principio
- La domanda di rimborso tributario e' ammissibile anche se l'obbligazione e' stata adempiuta: occorre un diniego espresso o implicito (decorso dei 90 giorni) per poter impugnare.
- In appello non sono ammessi nuovi motivi sostanziali rispetto a quelli dedotti in primo grado; pero' integrazioni o specificazioni delle ragioni gia' enunciate sono ammesse e non costituiscono ius novorum.
- I Comuni hanno ampia discrezionalita' nel classificare locali/attivita' per la determinazione delle tariffe sui rifiuti; una tariffa piu' elevata per strutture alberghiere rispetto alle abitazioni e' legittima salvo dimostrazione di un preciso vizio di illegittimita' dell'atto regolamentare.
- La delibera comunale di determinazione della tariffa, come atto generale, non e' assoggettata all'obbligo di motivazione formale; la sua impugnazione richiede la prova di vizi oggettivi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).
- La stagionalita' dell'attivita' alberghiera non e' di per sé sufficiente a far ritenere l'immobile assimilabile ad una normale abitazione; eventuali riduzioni stagionali spettano alla discrezionalita' dell'ente impositore.
- Il giudice di merito che disapplica un atto amministrativo deve indicare motivazioni specifiche e fatti che dimostrino il vizio di legittimita'; argomentazioni apodittiche non sono sufficienti.
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