Cassazione Civile, Ordinanza n. 40590/2021 del 17/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La lite nasce da due giudizi riuniti con cui alcuni soggetti si sono qualificati creditori di un proprietario immobiliare: uno per lavori di miglioria eseguiti su un immobile di sua proprietà, l'altro per importi di assegni bancari emessi da una terza persona e girati dal proprietario. Gli attori hanno chiesto, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto con cui il debitore aveva trasferito al figlio della terza persona una quota del 50% dell'immobile, e in subordine hanno prospettato la simulazione assoluta o relativa dell'atto. Il tribunale ha accolto la domanda revocatoria e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il credito, l'eventus damni, la scientia damni e il consilium fraudis. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita, perché la corte d'appello avrebbe statuito sulla sussistenza del credito pur in assenza di specifica domanda di accertamento; 2) violazione delle norme sulla prescrizione del credito cartolare e ordinario, sostenendo che il credito fosse estinto o comunque non più azionabile; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova in tema di eventus damni; 4) vizio motivazionale sull'eventus damni; 5) vizio motivazionale sulla scientia damni; 6) vizio motivazionale sul consilium fraudis, contestando il richiamo alla irrisorietà del prezzo e ai rapporti tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'azione revocatoria, il giudice di merito può accertare incidentalmente l'esistenza del credito presupposto senza pronunciare ultra petita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, oltre a ricordare che per l'azione revocatoria ordinaria basta una legittima aspettativa di credito non pretestuosa. Ha respinto il terzo motivo affermando che, secondo giurisprudenza consolidata, se il debitore sostiene l'esistenza di altri beni idonei a soddisfare il credito, deve provarne la capienza patrimoniale. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto perché formulati sotto il vecchio paradigma del vizio di motivazione, senza individuare un omesso esame di fatto storico decisivo, e comunque perché miravano a un inammissibile riesame di merito dei presupposti dell'actio pauliana. Non è stata pronunciata sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria presuppone un credito anche non definitivamente accertato, purché non appaia pretestuoso, e richiede la verifica dei suoi presupposti da parte del giudice di merito.
Non vi è ultrapetizione se il giudice, ai soli fini dell'azione revocatoria proposta, accerta incidentalmente l'esistenza del credito presupposto.
Il motivo è inammissibile se non indica specificamente gli atti processuali e i documenti su cui si fonda, impedendo il controllo di legittimità.
Se il debitore deduce l'esistenza di altri beni idonei a garantire il credito, grava su di lui la prova della capienza del proprio patrimonio.
Non è più deducibile il mero vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
Invocato dai ricorrenti in tema di prescrizione del credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato dai ricorrenti in tema di effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione, senza che la Corte entrasse nel merito per difetto di autosufficienza.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione ordinaria del credito, ma la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 75 R.D. n. 1736/1933
Richiamato in relazione alla pretesa prescrizione dell'azione cartolare sull'assegno, senza esame di merito per inammissibilità della censura.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata quale base del contributo unificato oggetto del raddoppio in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria il giudice può accertare incidentalmente la sussistenza del credito presupposto, senza che ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario un credito definitivamente accertato: è sufficiente una legittima aspettativa di credito, purché non sia prima facie pretestuosa.
- Quando il debitore invoca l'esistenza di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del creditore, incombe su di lui l'onere di dimostrare la capienza del proprio patrimonio.
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la motivazione con doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà se non si denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Le censure che richiedono un nuovo apprezzamento dei presupposti dell'azione revocatoria, delle prove e degli indici presuntivi di fraudolenza sono inammissibili in cassazione perché mirano a un riesame del merito.
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