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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9615/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) in relazione all'art. 125, comma 3 e all'art. 597, comma 3 c.p.p.; si deduceva nullità della sentenza di primo grado per omessa/errata indicazione del calcolo della pena, discrepanze tra motivazione e dispositivo sul computo della pena, e la violazione del divieto di reformatio in peius da parte della Corte d'appello; denunciata altresì l'indicazione nel dispositivo di una recidiva non contestata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Non ha posto in discussione la responsabilità penale dell'imputato per i reati contestati (detenzione arma con matricola abrasa, ricettazione, detenzione illecita di cartucce). Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla pena e l'ha rideterminata favorevolmente per l'imputato, conformandosi ai calcoli della motivazione di primo grado: pena complessiva ridotta a anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione e euro 600,00 di multa. Ha inoltre disposto la correzione dell'errore materiale sul riferimento alla recidiva e ordinato la liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, dalla scadenza del fine pena (6 aprile 2025).

Norme richiamate

  • art. 23 L. 110/1975

    Norma incriminatrice per la detenzione di arma con matricola abrasa; utilizzata per qualificare il reato contestato (capo A). La Cassazione ha confermato la responsabilità per tale fattispecie senza censurarne la qualificazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma sul reato di ricettazione (capo B), individuata come reato più grave ai fini del calcolo della pena; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie.

  • art. 697 c.p.

    Norma relativa all'illecita detenzione di cartucce (capo C); la condanna per questo capo è stata confermata e considerata ai fini della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Motivo di cassazione invocato per violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui riguardava l'errata determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma collegata alle ipotesi del giudizio abbreviato e alla riduzione di pena; la Corte ha verificato che la riduzione prevista per il rito doveva essere applicata concretamente e ha rettificato il calcolo della pena in conformità.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius nell'appello; la Corte ha affermato che il giudice di appello non può aumentare elementi autonomi della pena fissati in primo grado e ha annullato la parte di pena determinata in violazione di tale divieto.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; il G.u.p. aveva richiamato questo articolo nella motivazione di primo grado e la Corte ha ritenuto sufficiente tale richiamo, specialmente in presenza di pena prossima al minimo edittale.

  • art. 81 c.p.

    Norma sulla continuazione e aggregazione delle pene; applicata per calcolare gli aumenti per i reati unificati e considerata nella rideterminazione della pena complessiva.

  • art. 620, lett. l) c.p.p.

    Potere della Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e procedere a rideterminare la pena in senso favorevole all'imputato; utilizzato per fissare direttamente il nuovo trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Se vi è discrepanza fra motivazione e dispositivo sulla determinazione della pena, il principio di prevalenza del dispositivo non è assoluto: la motivazione può essere utilizzata per chiarire e, se necessario, rettificare il dispositivo, ma entro i limiti del divieto di reformatio in peius.
  • Il giudice d'appello non può, in peius, aumentare elementi autonomi della pena (pena base o singoli aumenti) fissati nel giudizio di primo grado quando l'appello è proposto dal solo imputato; ogni modifica peggiorativa è vietata.
  • In presenza di errori nel calcolo della pena commessi in primo grado, la Corte d'appello può integrare la motivazione solo se non aumenta gli elementi autonomi della pena rispetto al primo grado; in caso contrario la Corte di Cassazione può annullare la parte relativa alla determinazione della pena e rideterminarla favorevolmente.
  • La Corte di Cassazione può correggere, in sede di legittimità, errori materiali (es. indicazione di recidiva non contestata) e disporre le necessarie annotazioni senza incidere sul merito delle responsabilità accertate.
  • Quando la riduzione prevista per il rito (es. giudizio abbreviato) non risulta essere stata applicata concretamente, la Cassazione può intervenire per ricalcolare la pena riducendola nella misura dovuta.
  • Se la rideterminazione della pena comporta una scadenza del fine pena anteriore alla permanenza in regime cautelare, la Corte può disporre la liberazione dell'imputato alla data di tale scadenza, salvo detenzioni per altre cause.

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