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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha qualificato l'associazione come impresa commerciale, anziché come associazione privata sportiva dilettantistica, con riferimento all'anno d'imposta 2003. Ha quindi assoggettato a IVA le prestazioni rese, ricostruendo induttivamente i ricavi sulla base sia del registro dei corrispettivi sia delle schede di iscrizione non contabilizzate. L'associazione ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo, la quantificazione dei ricavi, il diniego della detrazione dell'IVA sugli acquisti e il mancato scorporo dell'IVA dai ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché l'associazione non aveva presentato le dichiarazioni IVA, non aveva emesso fatture per una parte rilevante delle operazioni e le schede di iscrizione costituivano documentazione extracontabile rilevante. È stata esclusa la detrazione dell'IVA sugli acquisti perché non risultavano le dichiarazioni o liquidazioni periodiche e le violazioni formali impedivano di verificare con certezza i presupposti sostanziali della detrazione. È stato inoltre negato lo scorporo dell'IVA dai ricavi, poiché la documentazione indicava che gli incassi erano esclusi dall'IVA e non dimostrava che l'imposta fosse stata incorporata nei prezzi. L'associazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 9.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lettere a), c) e d)

    La disposizione consente l'accertamento induttivo quando la contabilità presenta irregolarità o non rappresenta integralmente le operazioni effettivamente compiute. Ai fini fiscali rilevano anche i documenti extracontabili che registrano quantitativamente o monetariamente gli atti dell'attività.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, commi 1 e 2

    "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale" e quando risulta che non siano state emesse fatture per una parte rilevante delle operazioni

    La mancata presentazione della dichiarazione IVA e l'omessa fatturazione di una parte rilevante delle operazioni legittimano l'accertamento induttivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, comma 3, e 19

    L'imposta diventa esigibile, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo; il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile. Se la documentazione non consente di verificare i pagamenti e l'esigibilità, non è possibile riconoscere la detrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 18

    L'IVA può essere scorporata dal prezzo solo quando risulti effettivamente incorporata nel corrispettivo applicato al cliente. Se le operazioni sono state contabilizzate come escluse da IVA, l'imposta non può essere sottratta dai ricavi accertati.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1

    La violazione degli obblighi dichiarativi IVA può comportare conseguenze sanzionatorie e, nel caso esaminato, si inserisce nel quadro degli elementi che hanno impedito il riconoscimento della detrazione.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 18 e 22; Direttiva 2006/112/CE, art. 167

    Gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione sono normalmente requisiti formali e la loro violazione non comporta automaticamente la perdita della detrazione. Tuttavia, la detrazione può essere negata quando le violazioni impediscono di provare con certezza i requisiti sostanziali, come l'effettivo acquisto, il pagamento dell'IVA e l'impiego dei beni o servizi in operazioni imponibili.

Massime di principio

  • Un'associazione sportiva non è automaticamente esclusa dal regime d'impresa: la qualificazione fiscale dipende dalla natura effettiva e dalle modalità concrete delle attività svolte, non soltanto dalla forma associativa dichiarata.
  • Schede di iscrizione, registri interni e altra documentazione extracontabile possono essere utilizzati dall'amministrazione per ricostruire ricavi non contabilizzati, soprattutto se la contabilità ufficiale non registra tutte le operazioni.
  • La mancata presentazione della dichiarazione IVA, l'omessa fatturazione e l'assenza di strumenti di certificazione dei corrispettivi rendono normalmente legittimo l'accertamento induttivo.
  • Il diritto alla detrazione IVA richiede la prova concreta dei presupposti sostanziali. Gli adempimenti formali non sono sempre decisivi, ma diventano determinanti quando la loro omissione impedisce di verificare effettività, pagamento ed esigibilità dell'imposta.
  • Non è possibile scorporare l'IVA dai ricavi accertati se non è dimostrato che l'imposta sia stata effettivamente inclusa nei prezzi praticati; se i corrispettivi risultano esclusi da IVA, l'importo accertato resta imponibile per intero.
  • La buona fede del contribuente o l'errata convinzione di rientrare in un regime agevolato non elimina gli obblighi fiscali né consente, da sola, di ottenere detrazioni o riduzioni dell'imponibile.

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