Sentenza del 04/05/2016 n. 2601 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Requisito dell'inerenza - Correlazione costi/ricavi - Componenti negativi - Società collegate ubicate all'estero - Deducibilità - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità è esclusa: i costi destinati a sostenere le attività di società collegate o controllate fittiziamente ubicate all’estero sono privi del requisito dell’inerenza ai sensi dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986. Il testo fornito non indica giudice, grado, parti, importi, atto impugnato o statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La massima riguarda la deducibilità IRES di componenti negativi sostenuti per supportare società collegate o controllate formalmente ubicate all’estero. Il punto controverso è se tali costi siano inerenti all’attività del contribuente e quindi deducibili, considerato il necessario collegamento tra i costi e ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986
Poiché i componenti negativi del reddito devono trovare una correlazione dei costi ai ricavi e gli stessi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, difettano sicuramente del requisito dell'inerenza, a norma dell'art. 109, comma 5 del d.P.R. 917/1986, i costi miranti a supportare le attività delle società collegate e controllate fittiziamente ubicate all'estero.
Sono deducibili soltanto i costi riferibili ad attività dalle quali derivino ricavi o altri proventi imponibili. In base alla massima, manca tale inerenza per le spese volte a sostenere società collegate o controllate solo fittiziamente localizzate all’estero.
Massime di principio
- Per dedurre un costo ai fini IRES occorre dimostrarne la connessione con l’attività che produce ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito; la sola registrazione contabile o il sostenimento della spesa non bastano.
- Le spese sostenute a beneficio di società collegate o controllate non sono automaticamente inerenti: va verificato il loro collegamento con l’attività reddituale del contribuente. La massima esclude la deduzione per i costi destinati a supportare società descritte come fittiziamente ubicate all’estero.
- La conclusione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova della correlazione tra costo e attività produttiva di reddito; non si può estendere automaticamente l’esclusione a ogni spesa infragruppo.
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