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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Detrazione d'imposta - Non sussiste il diritto alla detrazione se l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva - Affitto di azienda e cessione separata di tutti i beni dell'azienda - E' cessione di azienda - Operazione fuori campo Iva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La massima enuncia il principio secondo cui, quando l'affitto e la successiva cessione di tutti i beni aziendali dissimulano una cessione d'azienda, l'operazione non è assoggettata a IVA e non spetta la detrazione dell'imposta indicata nelle relative fatture. Non sono riportati il giudice, il grado di giudizio, l'esito formale del ricorso o le statuizioni sulle spese; pertanto non è possibile stabilire quale parte abbia vinto in concreto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture relative all'affitto di un'azienda e alla successiva vendita alla società affittuaria di tutti i beni aziendali. Secondo la massima, il contenuto del contratto di affitto, letto insieme alla cessione integrale dei beni, evidenzia un negozio che simula una cessione d'azienda. Quest'ultima operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta all'imposta di registro; di conseguenza, l'IVA esposta nelle fatture per l'affitto e per la vendita dei beni non è detraibile. Il testo non indica le parti, gli importi, gli atti impugnati né gli specifici motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA della cessione d'azienda e diritto alla detrazione

    La massima considera la cessione d'azienda fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Poiché la detrazione presuppone un'imposta detraibile relativa a operazioni rientranti nel regime IVA, l'imposta addebitata nelle fatture per l'affitto e per la vendita dei beni non può essere detratta quando tali atti dissimulano un'unica cessione d'azienda.

  • Imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda

    Secondo la massima, la cessione d'azienda individuata dietro l'apparente affitto e la vendita separata dei beni è soggetta all'imposta di registro, anziché all'IVA.

Massime di principio

  • Per qualificare l'operazione occorre considerare unitariamente il contratto di affitto e gli atti collegati: la vendita all'affittuaria di tutti i beni aziendali può rivelare che l'assetto negoziale realizza in sostanza una cessione d'azienda.
  • La separazione formale tra affitto dell'azienda e vendita dei suoi beni non impedisce di riconoscere una cessione unitaria quando il contenuto concreto degli accordi indica tale risultato.
  • Se l'operazione è qualificata come cessione d'azienda fuori campo IVA e soggetta a imposta di registro, l'IVA esposta nelle fatture relative agli atti che la compongono non è detraibile.
  • La massima fornita non consente di ricostruire l'esito processuale concreto né di identificare ricorrente e resistente; il principio sostanziale non basta, da solo, a determinare chi abbia vinto nel giudizio.

Testo integrale

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