Sentenza del 04/05/2016 n. 813 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Detrazione d'imposta - Non sussiste il diritto alla detrazione se l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva - Affitto di azienda e cessione separata di tutti i beni dell'azienda - E' cessione di azienda - Operazione fuori campo Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima enuncia il principio secondo cui, quando l'affitto e la successiva cessione di tutti i beni aziendali dissimulano una cessione d'azienda, l'operazione non è assoggettata a IVA e non spetta la detrazione dell'imposta indicata nelle relative fatture. Non sono riportati il giudice, il grado di giudizio, l'esito formale del ricorso o le statuizioni sulle spese; pertanto non è possibile stabilire quale parte abbia vinto in concreto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture relative all'affitto di un'azienda e alla successiva vendita alla società affittuaria di tutti i beni aziendali. Secondo la massima, il contenuto del contratto di affitto, letto insieme alla cessione integrale dei beni, evidenzia un negozio che simula una cessione d'azienda. Quest'ultima operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta all'imposta di registro; di conseguenza, l'IVA esposta nelle fatture per l'affitto e per la vendita dei beni non è detraibile. Il testo non indica le parti, gli importi, gli atti impugnati né gli specifici motivi di ricorso.
Norme richiamate
Disciplina IVA della cessione d'azienda e diritto alla detrazione
La massima considera la cessione d'azienda fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Poiché la detrazione presuppone un'imposta detraibile relativa a operazioni rientranti nel regime IVA, l'imposta addebitata nelle fatture per l'affitto e per la vendita dei beni non può essere detratta quando tali atti dissimulano un'unica cessione d'azienda.
Imposta di registro applicabile alla cessione d'azienda
Secondo la massima, la cessione d'azienda individuata dietro l'apparente affitto e la vendita separata dei beni è soggetta all'imposta di registro, anziché all'IVA.
Massime di principio
- Per qualificare l'operazione occorre considerare unitariamente il contratto di affitto e gli atti collegati: la vendita all'affittuaria di tutti i beni aziendali può rivelare che l'assetto negoziale realizza in sostanza una cessione d'azienda.
- La separazione formale tra affitto dell'azienda e vendita dei suoi beni non impedisce di riconoscere una cessione unitaria quando il contenuto concreto degli accordi indica tale risultato.
- Se l'operazione è qualificata come cessione d'azienda fuori campo IVA e soggetta a imposta di registro, l'IVA esposta nelle fatture relative agli atti che la compongono non è detraibile.
- La massima fornita non consente di ricostruire l'esito processuale concreto né di identificare ricorrente e resistente; il principio sostanziale non basta, da solo, a determinare chi abbia vinto nel giudizio.
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