Sentenza del 04/05/2016 n. 793 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo per una presunta attività di impresa - Inversione dell'onere della prova - Sussiste se, preliminarmente, l'Ufficio ha provato la natura imprenditoriale dell'attività esercitata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento induttivo fondato su una presunta attività d’impresa e su indagini bancarie. La questione decisiva è se l’accertamento induttivo comporti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente quando l’Ufficio non abbia prima dimostrato che l’attività esercitata aveva natura imprenditoriale e, quindi, comportava l’obbligo di tenere scritture contabili.
La decisione
La decisione afferma che l’onere della prova non si inverte per il solo fatto che l’accertamento sia induttivo. L’inversione può operare soltanto dopo che l’Ufficio abbia provato preliminarmente la natura imprenditoriale dell’attività, dalla quale discende l’obbligo di tenere le scritture contabili e la possibilità di legittimare le indagini bancarie. In assenza di tale prova preliminare, resta applicabile l’art. 2697 c.c. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le date, gli importi né l’esito processuale concreto (accoglimento o rigetto del ricorso, spese o rinvio).
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Qualora non sia stata provata dall'Ufficio la natura imprenditoriale dell'attività esercitata (con la conseguente obbligatorietà delle scritture contabili, la cui mancanza legittima le indagini bancarie), la natura quand'anche induttiva dell'accertamento dell'Ufficio, sul piano della prova non determina alcuna inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 del codice civile.
L’accertamento induttivo non trasferisce automaticamente al contribuente l’onere di provare l’inesistenza dei redditi contestati: l’Ufficio deve prima dimostrare che l’attività fosse imprenditoriale e che ne derivasse l’obbligo di tenere le scritture contabili.
Massime di principio
- In un accertamento induttivo, la modalità presuntiva o indiretta di ricostruzione del reddito non basta, da sola, a invertire l’onere della prova.
- Quando l’accertamento si fonda sulla mancata tenuta delle scritture contabili o su indagini bancarie collegate a tale mancanza, l’Ufficio deve prima provare che il contribuente esercitasse un’attività d’impresa soggetta all’obbligo contabile.
- Solo dopo la prova dei presupposti che rendono legittimo il ricorso a quel metodo accertativo può gravare sul contribuente l’onere di fornire elementi contrari; altrimenti resta ferma la regola generale dell’art. 2697 c.c.
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