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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imposte ipotecaria e catastale - Tassazione in sede di costituzione di un trust - Tassazione in misura fissa in funzione della natura del trust - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento delle imposte ipotecaria e catastale dovute al momento della costituzione di un trust. Il punto controverso è se l’atto istitutivo e il conferimento dei beni al trustee determinino un trasferimento imponibile, oppure se, in ragione della natura del trust e della segregazione patrimoniale, siano dovute le imposte in misura fissa.

La decisione

Il testo enuncia il principio secondo cui la costituzione del trust non produce, di per sé, un trasferimento definitivo di ricchezza al beneficiario: il trustee riceve e amministra i beni per lo scopo stabilito, mentre i beni restano segregati rispetto al suo patrimonio. In assenza di un effetto traslativo in senso proprio, l’atto soggetto a trascrizione è assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25479. Il testo non identifica le parti, l’atto impugnato, il giudice di merito né l’esito processuale concreto; pertanto non è possibile indicare quale parte abbia vinto.

Norme richiamate

  • Articolo 2929-bis del codice civile

    Con l'atto istitutivo del trust, il disponente, di norma, trasferisce taluni beni o diritti in favore del trustee il quale li amministra, con i diritti ed i poteri del proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, sicché quei beni (salvo l'art. 2929 bis cod. civ.) non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

    Il testo richiama l’articolo solo per precisare l’eccezione alla regola per cui i beni segregati non possono essere aggrediti dai creditori. Non fornisce ulteriori indicazioni interpretative sulla norma.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust e il trasferimento dei beni al trustee non comportano automaticamente un trasferimento imponibile: occorre verificare se l’atto realizzi un’attribuzione definitiva della ricchezza a un beneficiario.
  • Quando l’atto istitutivo produce soltanto la segregazione dei beni e il trustee li amministra in vista di una destinazione futura o di uno scopo, senza trasferimento definitivo al beneficiario, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  • La qualificazione fiscale dipende dagli effetti sostanziali dell’atto, non dalla sola circostanza che i beni siano intestati al trustee o che l’atto sia soggetto a trascrizione.

Testo integrale

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